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Da quando ho pubblicato il mio precedente articolo/vademecum sul Sistema Tessera Sanitaria, sono stata letteralmente inondata da richieste, dubbi, domande di tutti voi cari colleghi che seguite le pubblicazioni e le iniziative della nostra associazione. Questo momento di condivisione e discussione è stato faticoso ma molto bello, perché mi ha fatto sentire il vostro calore e la vostra partecipazione e mi ha dato ulteriori spunti di riflessione sul tema.

Ho pensato, dunque, di raccogliere qui le domande più frequenti che mi sono state fatte, su questo sito, nei gruppi Facebook dedicati alle questioni professionali, sul mio diario, e anche in privato, ma anche quelle che non mi sono state fatte, per fornire uno strumento di riepilogo sia per chi è intervenuto nel dibattito sulle nuove disposizioni inerenti il Sistema TS (chi ha osato) e sia per chi non è intervenuto, perché non ha avuto modo di leggere il vademecum o perché non ha ancora esplicitato i suoi dubbi (o non ha ancora osato esplicitarli).

Ecco dunque un elenco di FAQ (“Frequent Asked Questions”) e di NAQ (“Not asked questions”) che spero possano essere utili a tutti per quanto riguarda gli aspetti più applicativi e meno teorici della questione DM, provvedimenti AdE, accreditamenti, etica e fatturazione:

Entro quando devo registrarmi al Sistema Tessera Sanitaria?

La registrazione al sistema va fatta entro il 31 ottobre 2016 per tutti gli psicologi titolari di partita IVA (gli psicologi che lavorano come dipendenti, ad es.nelle strutture pubbliche, non devono effettuare la registrazione).

La registrazione entro il 31 ottobre deve essere fatta anche nel caso in cui si abbia intenzione di delegare il proprio commercialista per l’invio dei dati al Sistema TS?

Sì, perché per la gestione delle deleghe si deve comunque essere accreditati e richiedere la delega all’invio, accedendo alla propria area riservata e inserendo, nell’apposita sezione, i dati del commercialista (es.il suo codice fiscale e il suo indirizzo pec).

Qual è la procedura di registrazione?

Ci si deve collegare al sito del Sistema TS e chiedere le credenziali di accesso, selezionando dal menu a tendina la tipologia del richiedente (“Iscritti agli albi professionali degli psicologi”) e compilando i campi che vengono visualizzati dopo avere cliccato “conferma”, che sono: PARTITA IVA (dello psicologo o dello studio associato), CODICE FISCALE (dello psicologo o del legale rappresentante dello studio associato), NUMERO e DATA DI SCADENZA della tessera sanitaria del richiedente, cioè dello psicologo singolo o dello psicologo rappresentante dello studio associato (li trovate sul retro della tessera sanitaria), INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA PEC del richiedente, REGIONE di iscrizione all’Albo (es.Piemonte – 010), selezionabile da un menu a tendina in cui sono già predisposti tutti i codici regionali, NUMERO e DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO (il numero e la data di iscrizione sono quelli che trovate accedendo alla vostra scheda online sull’Albo al quale siete iscritti), DATA FINE (che corrisponde alla data di cancellazione dall’Albo se vi siete cancellati dopo l’01.01.2016).

Occorre infine trascrivere nell’apposito campo di controllo il codice captcha che viene visualizzato e cliccare su “conferma”. A questo punto comparirà una videata con un numero di protocollo di avvenuta registrazione della richiesta, che verrà inviato anche all’indirizzo PEC da voi indicato nel campo specifico durante la richiesta.

Ho appena aperto la Partita IVA ma non ho ancora emesso fatture; devo comunque registrarmi al sistema di tessera sanitaria entro il 31 ottobre?

In genere si apre la Partita IVA perché si ha in previsione di fatturare. Immagino, dunque che se ci si iscrive al STS entro il 31 ottobre, avendo tutti i dati necessari per farlo (p.iva, c.f., iscrizione albo, ecc.) lo si possa fare, anche in previsione dell’eventuale emissione di documenti fiscali entro dicembre 2016. Semplicemente si inizierà ad inserire i dati quando verranno emesse e incassate le prime fatture. Intuitivamente immagino che se non venissero emesse fatture nel 2016, l’accreditamento possa essere usato dal 2017.

Ho chiuso da poco la partita IVA, devo comunque registrarmi al Sistema Tessera Sanitaria? Mi sono cancellato dall’Albo, devo comunque registrarmi al Sistema Tessera Sanitaria?

Se hai emesso delle fatture dal 01.01.2016 alla data di chiusura della partita IVA, devi comunque iscriverti e mandare i dati ad esse relativi. Stessa cosa se ti sei cancellato dall’Albo in data successiva all’01.01.2016: in fase di auto-accreditamento inserisci la data di cancellazione nel campo “DATA FINE”e successivamente trasmetterai i dati relativi alle fatture emesse dal 1 gennaio alla data di conclusione dell’attività di psicologo.

Non ho partita IVA ma effettuo prestazioni di tipo occasionale. Come faccio a registrarmi al Sistema TS?

Non puoi registrarti al Sistema TS, in quanto per farlo devi avere la P.IVA. Attenzione, però! Secondo il ministero dell’Economia c’è l’obbligo della partita IVA, a prescindere dalla durata e dal compenso, se l’attività rientra tra quelle tipiche della professione per il cui esercizio è prevista l’iscrizione ad un albo, per cui tutti i compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo dell’apertura della partita IVA.
Lo stabilisce la nota n. 4594 del 25 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In sostanza non è possibile effettuare prestazioni psicologiche di tipo occasionale.

Entro il 31 ottobre 2016 si devono richiedere le credenziali per accedere alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, ma se non si è emessa alcuna fattura sanitaria rivolta a persone fisiche nell’anno 2016, è necessario comunque effettuare la procedura di auto-accreditamento? 

Se hai partita IVA e sei in dubbio se fatturerai delle spese sanitarie entro dicembre 2016 ti conviene iscriverti. Nel caso poi che tu non emetta documenti di questo tipo, credo non ci siano problemi a utilizzare il servizio quando ne avrai, ad esempio nel 2017.
Se invece non hai fatturato perché non hai ancora la partita IVA la risposta è no, non ti devi iscrivere (perché non puoi senza questo dato e perché non hai nulla da inviare).
Dato che dopo il 31 ottobre ci saranno ancora colleghi che inizieranno la loro attività, sicuramente ci si potrà iscrivere al sistema anche dopo. Questa scadenza è stata messa per dare la possibilità all’AdE di controllare le richieste, dare gli accreditamenti e ricevere i dati in tempo utile per l’elaborazione dei modelli precompilati di quest’anno.

Cosa devo fare se non ho un indirizzo di posta elettronica certificata?

È obbligatorio da molto tempo per tutti i professionisti possedere un indirizzo PEC. Se non lo avete ancora fatto, potete richiederne uno gratuitamente al vostro Ordine, che fornisce questo servizio per tutti gli iscritti. Senza un indirizzo PEC non è possibile richiedere l’accreditamento al Sistema TS.

Mi sono accorto di aver commesso degli errori in fase di inserimento dati per la richiesta di accreditamento al sistema (es.indirizzo pec errato, compilazione del campo “data fine” anche se non mi sono cancellato dall’albo, ecc.). Ora cosa posso fare?

 Puoi chiamare il numero verde di assistenza del Sistema TS: 800 030 070 e spiegare il problema. Ti verrà permesso di correggere i dati errati o verrà annullata la tua registrazione e ti verrà richiesto di effettuare nuovamente l’auto-accreditamento.

Cosa succede dopo che è stata effettuata la richiesta di accreditamento al Sistema TS?

Il sistema verifica i dati inseriti con i dati messi a disposizione dal Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOP) e se è tutto in regola, invia alla casella PEC del richiedente le credenziali di accesso personali all’area riservata. A quel punto la persona accreditata potrà iniziare a inserire i dati delle fatture, accedendo alla funzione specifica presente in area riservata (nel caso si vogliano inviare i dati autonomamente) oppure delegare il proprio commercialista accedendo alla sezione dedicata alle deleghe (occorre verificare che la delega sia andata a buon fine).

Quali dati devo inserire sul sistema?

Tutte le fatture sanitarie incassate (per la differenza tra emesse e incassate vedere FAQ successive) dal 01.01.2016 al 31.12.2016, salvo quelle fatture per cui il paziente ha esercitato opposizione direttamente a noi (per l’esercizio dell’opposizione vedere FAQ successive).

Le spese non sanitarie (es.formazione) non sono scaricabili, dunque non vanno inserite nel sistema; lo psicologo dovrà quindi far confluire nel sistema solo le prestazioni fiscalmente detraibili.

Le comunicazioni da inviare al Sistema TS in via telematica riguardano le sedute di psicoterapia oppure anche quelle di consulenza che ad esempio gli psicologi non psicoterapeuti possono effettuare?

Le prestazioni erogate dallo psicologo volte a preservare, mantenere o ripristinare il benessere psicologico dell’utente rientrano nelle prestazioni sanitarie. Lo psicologo non psicoterapeuta fa consulenza psicologica e sostegno, e non psicoterapia, ma emette comunque ricevute sanitarie, esenti IVA. Pertanto anche queste devono essere fatte confluire nel sistema.

Devono essere inviate anche le parcelle relative alle CTU o CTP?

***AGGIORNAMENTO****

Le regole per il Sistema TS parlano anche di fatture con IVA e non solo di fatture esenti. Molti forum e siti (anche di Ordini dei Medici) specificano che le perizie effettuate per persone fisiche devono essere inserite nel sistema. Recentemente, però, è stato emesso un comunicato dal nostro ente di previdenza, che sottolinea che “non vanno inviati i dati relativi a CTU, CTP o perizie medico legali rese nell’ambito di procedimenti giudiziari e/o amministrativi”. Essendo ENPAP una fonte autorevole e soprattutto specifica per la nostra categoria professionale, terrei come risposta più sicura il NO, a questa domanda.

Quale importo deve essere considerato per l’invio dei dati? Devo inserire anche il 2% e la marca da bollo?

L’importo da indicare è quello totale, comprensivo di contributo previdenziale e marca da bollo (se questa viene addebitata al paziente). L’importo da inserire è quindi l’importo che il paziente paga, per cui gli spetta detrazione.

L’inserimento è obbligatorio anche se la fattura per prestazione sanitaria viene fatta ad una cooperativa (ad esempio) e non quindi ad una persona fisica?

No, l’inserimento va effettuato solo per le fatture emesse nei confronti delle persone fisiche.

Devo effettuare l’accreditamento al sistema e l’invio dei dati anche se lavoro in uno studio associato?

Se si lavora in uno studio associato (con partita IVA dello studio) il legale rappresentante dello studio potrà accreditarsi al sistema e trasmettere i dati di fatturazione utilizzando la P.IVA dello studio stesso (potrà accreditarsi e inviare i dati direttamente oppure accreditarsi  e poi delegare un intermediario per l’invio dei dati).

Se si lavora nello stesso studio (con divisione delle spese), ma con partite IVA individuali, non si è formalmente uno studio associato e in questo caso tutti gli psicologi dovranno accreditarsi e inviare i dati autonomamente (o anche in questo caso per mezzo di un commercialista delegato).

Nel caso, invece, che il legale rappresentante dello studio associato abbia anche una partita IVA personale, dovrà inviare sia i dati dello studio che rappresenta e sia i dati relativi alla sua attività individuale, facendo attenzione a inserire la partita IVA dello studio per le fatture che sono state emesse dall’associazione e la sua partita IVA per le fatture emesse da lui, in quanto avrà delle credenziali di accesso uniche.

Devo effettuare la richiesta di accreditamento e l’invio dei dati anche se lavoro in Asl e svolgo attività intramoenia?

No. L’attività intramoenia a livello fiscale è equiparata e assimilata al lavoro dipendente. Gli psicologi che lavorano come dipendenti non hanno nulla da comunicare al STS perché non hanno partita IVA.

Le fatture da inviare sono solo quelle dei lavoratori dipendenti?

Le fatture da inviare al sistema sono tutte quelle emesse ai cittadini/persone fisiche. Quindi tutte le fatture che emettiamo su codice fiscale del nostro paziente/cliente. Non inviamo invece le fatture che emettiamo nei confronti di enti, associazioni, aziende, per le quali la fattura viene emessa indicando la partita IVA (es.formazione, selezione del personale). Un lavoratore autonomo è comunque persona fisica nel momento in cui riceve una prestazione di tipo sanitario da parte nostra. Se avete partita IVA e andate a fare una visita sanitaria specialistica privata o in ospedale o se acquistate un farmaco, il ticket, lo scontrino o la fattura non vi vengono emessi su partita IVA ma in base al codice fiscale presente sulla vostra tessera sanitaria. Quindi, la distinzione tra lavoratori dipendenti o autonomi non va fatta nel caso delle prestazioni sanitarie.

Entro quando devo effettuare l’invio delle fatture?

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata sempre entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata da parte del cittadino. Quindi per il 2016 entro il 31.01.2017.

Posso inviare tutte le fatture in modo cumulativo o devo inserirle una a una?

La trasmissione può essere effettuata secondo tre modalità: inserendo i dati di ciascuna fattura, direttamente sull’area riservata del sito del Sistema TS, inviando i dati singoli attraverso web service, cioè un sistema software progettato per comunicare con il software del sistema TS (modalità sincrona), oppure attraverso l’invio di un unico file complessivo (modalità asincrona), sempre attraverso l’utilizzo di un software specifico, metodo generalmente utilizzato da parte dei commercialisti delegati alla trasmissione per conto del professionista.

È possibile inviare una parte dei dati attraverso il sito (area riservata) e una parte dei dati attraverso il commercialista delegato?

È possibile inviare i dati con questa doppia modalità, ma si deve prestare grande attenzione a non inviare dati doppi o errati (meglio dunque la scelta di utilizzare una modalità unica).

Il sistema dà una conferma rispetto agli inserimenti effettuati?

Sì, il sistema rilascia per ogni fattura inserita un numero di protocollo, che non attesta il corretto inserimento dei dati, bensì la ricezione degli stessi. Le ricevute di invio sono consultabili sull’area riservata del professionista o possono essere acquisite per via telematica tramite gli appositi web service di cui sopra.

Quali sono i dati da trasmettere per ogni fattura?

La PARTITA IVA del professionista (o dell’associazione professionale), il CODICE FISCALE del paziente/cliente (che deve essere corretto, in quanto il sistema confronta il codice fiscale inserito con quello presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria), il NUMERO, la DATA DI EMISSIONE e l’IMPORTO TOTALE del documento (comprensivo della eventuale marca da bollo, se è stata addebitata al paziente), la data di pagamento del documento e il tipo di prestazione erogata (l’imposta di bollo confluisce nella stessa tipologia di spesa dell’importo della prestazione, essendo riportato, come appena detto, l’importo totale della fattura comprensivo di questa voce, se addebitata al cliente).

Perché viene richiesto l’inserimento della data di pagamento della fattura oltre che della data di emissione?

Perché le fatture non vanno inserite e non vengono detratte con riferimento all’anno di emissione,  ma con riferimento all’anno in cui il paziente ha sostenuto la spesa (anno di pagamento della fattura). Quindi, se avete emesso una fattura a dicembre 2016 ma vi è stata pagata a marzo 2017, quella fattura andrà inserita nell’anno 2017 e risulterà detraibile dalla dichiarazione dei redditi 2018 del paziente, relativa all’anno 2017.

Sono previste delle sanzioni in caso di mancata trasmissione dei dati al Sistema TS?

Sì, sono previste delle sanzioni, che sono regolate dall’art.23 del Dlgs 158/2015, che recita:

“All’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000″.

Quindi le sanzioni non sono cosa da poco. È possibile che l’applicazione delle sanzioni per i professionisti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS solo da quest’anno (tra cui gli psicologi, appunto), venga effettuata solo dall’anno successivo, come era stato fatto lo scorso anno per i medici, ma al momento questo non deve essere dato per scontato.

Il paziente si può opporre all’invio dei dati al STS?

Sì, e lo può fare in due modi: a noi, manifestando la sua opposizione prima dell’emissione delle fatture, oppure direttamente all’AdE, inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, telefonando al Centro di assistenza  o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnando l’apposito modello di richiesta di opposizione (qui il modulo scaricabile).

Nel caso che il paziente si opponga a noi prima dell’emissione del documento fiscale, dobbiamo inserire una dicitura in fattura?

Sì, in caso di opposizione a noi è necessario inserire in fattura la dicitura (a mano o mediante un timbro): “Il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS ai sensi dell’art.3 del DM 31.07.2015” . 

Se il mio paziente esercita l’opposizione a me, sulla prossima fattura inserisco la dicitura di opposizione, ma questa opposizione vale in modo retroattivo per tutte le fatture che ho già emesso per quel paziente?

No. Per le fatture già emesse e/o precedenti all’entrata in vigore della disposizione, l’opposizione il paziente la può fare solo direttamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità spiegate sopra. Per quelle successive può farlo di volta in volta prima dell’emissione.

L’opposizione dunque non vale per il pregresso già fatturato, ma vale una volta per tutte dopo la prima opposizione?

No, il paziente ha sempre il diritto di cambiare idea. Anche per questo motivo è vietato far firmare allo stesso una dichiarazione di opposizione/non opposizione. L’opposizione va fatta oralmente prima dell’emissione dei documenti fiscali.

Per i pazienti che non ho più in carico, come mi devo comportare? Devo cercarli e chiedere loro se si oppongono alla trasmissione dei dati o no e inserire con un timbro la dicitura sulle fatture emesse per loro nel 2016?

No, i pazienti non possono opporsi a noi rispetto alle fatture già emesse, né sarebbe corretto inserire una dicitura che si riferisce a un DM emesso in data posteriore al documento fiscale. Il problema esiste solo dal punto di vista etico, dato che noi siamo obbligati a trasmettere questi documenti pregressi, e che l’unico modo in cui i pazienti possono opporsi per lo stesso pregresso è quello di farlo direttamente all’AdE. Quindi, i pazienti che riusciamo ancora a reperire, possono eventualmente essere informati di questa possibilità di opposizione all’Agenzia delle Entrate, ma per quelli che non riusciamo a contattare non si può fare nulla. Questo aspetto della delicatezza della nostra professione non è stato preso in considerazione dal DM, altrimenti sarebbe stato tutto risolto mettendo l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2017 e non dal 1 gennaio 2016.

Se tutti i pazienti si opponessero all’invio di tutte le nuove fatture (es. a tutte le fatture del 2017, quando l’applicazione delle disposizioni non sarà “parziale” come quest’anno), allora non saremmo tenuti alla trasmissione di nessun dato?

Le fatture per cui è stato esercitato il diritto di opposizione non devono essere inviate al STS. È  difficile, comunque, che nessun paziente voglia usufruire del 730 o Unico precompilato. Se si verificasse una situazione così estrema, la cosa importante è che ciò succeda per reale volontà dei pazienti.

L’opposizione a noi preclude la possibilità per il paziente di scaricarsi la spesa sostenuta?

No, l’opposizione non preclude la possibilità da parte del paziente di scaricare comunque le spese sanitarie nella modalità tradizionale (es. rivolgendosi a un CAF o a un commercialista e producendo i documenti cartacei, anche se questi contengono la dicitura di opposizione).

Da quando i pazienti possono esercitare la loro opposizione a noi?

I pazienti potranno opporsi a partire dalle fatture emesse dal 14 novembre 2016. Essendo, però, il DM relativo all’obbligo di trasmissione per gli psicologi stato pubblicato a settembre del 2016, se qualcuno ha già provveduto prima ad avvisare i pazienti e ad inserire la dicitura di opposizione, non ha commesso una cosa scorretta.

Quando il paziente si oppone a noi, noi inseriamo l’annotazione dell’opposizione in fattura e quella fattura NON la dobbiamo comunicare? Oppure va comunicata ugualmente e ci sarà uno spazio apposito sul sito del STS dove dovremo annotare l’opposizione?

Sulle fatture per cui il paziente si oppone a noi si scrive che il paziente si oppone all’invio al Sistema TS ai sensi dell’art.3 – DM 31.07.2015, quindi no, quelle fatture non vanno inviate, ma solo le fatture precedenti al diritto di opposizione e le fatture per cui l’opposizione non è stata esercitata.

Per le fatture rilasciate a maggiorenni a carico dei genitori o del coniuge, come bisognerà procedere?

Le fatture vanno inserite nel sistema così come sono state emesse. Se la persona risulta a carico di qualcuno, il suo codice fiscale sarà collegato a quel qualcuno. Un familiare risulta a carico, non solo se non ha reddito, ma anche se ha un reddito inferiore a una certa cifra stabilita, e per noi non sarebbe possibile avere queste informazioni. Ovviamente la persona a carico può aver esercitato l’opposizione e in questo caso la spesa non confluirà nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le fatture emesse  su cui il paziente non eserciterà l’opposizione e per le fatture emesse precedentemente all’entrata in vigore del DM cosa succede?

Succede che il professionista è obbligato all’invio dei dati al Sistema TS, di tutti i documenti emessi e incassati a partire dal 1 gennaio 2016, per i quali non è stato possibile esercitare o non è stato esercitato diritto di opposizione. Il paziente per questi documenti può esercitare opposizione all’AdE, ma non necessariamente ne è informato.

Come posso informare i pazienti in corso e quelli nuovi circa le nuove disposizioni e il diritto di opposizione?

Puoi esporre nel tuo studio, in modo che sia facilmente visibile dall’utente, un’informativa sulla norma e sul diritto di opposizione, redigere un’informativa da lasciare al cliente/paziente o integrare l’informativa nel consenso informato. È comunque importante rimanere a disposizione per eventuali spiegazioni aggiuntive e assicurarsi che la persona abbia compreso bene quanto è stato spiegato. L’informativa deve essere un’informativa, appunto, e non una richiesta di opposizione o non opposizione all’invio dei dati. Tale opposizione, infatti, deve essere fatta oralmente prima dell’emissione del documento fiscale.

Io svolgo consulenze online, ora cosa devo fare? Devo mettere un’informativa sul mio sito riguardante le disposizioni e il diritto di opposizione e se il cliente non mi chiede esplicitamente di non inviare i dati, inviare tutti i dati al sistema?

Il professionista per tutte le fatture per cui non viene esercitata opposizione deve espletare l’obbligo di invio. Sul modo in cui informare il paziente ognuno può cercare quello più congeniale. È importante però assicurarsi che il paziente abbia letto e compreso la comunicazione, se la si pubblica su un sito. Pertanto potresti informare il cliente al primo contatto online mentre gli fornisci le altre informazioni relative all’intervento e allo stesso tempo inserire una comunicazione ben visibile sul sito. Un’operazione non esclude l’altra, ed è meglio una doppia informazione che un’informazione non pervenuta.

Per i pazienti attualmente in trattamento siamo tenuti ad informarli fin da ora o a partire dal 14 novembre 2016, quando scatterà la possibilità, per loro, di opporsi oralmente all’invio delle fatture? Lo chiedo specie nei casi di pazienti che, pur essendo attualmente in trattamento, potrebbero terminarlo prima della data del 14 novembre 2016 e ai quali in ogni caso mi sembra confusivo dare un’informazione per la quale non sono io a poter accogliere il loro eventuale diritto di opposizione.

Personalmente penso che informare il paziente non sia mai un errore, anzi, un’operazione eticamente doverosa. Io sto informando a partire dall’uscita del decreto. Dire al paziente che ha il diritto di opporsi e secondo quali modalità (anche rispetto all’opposizione all’AdE e non soltanto quella a noi) mi sembra corretto. Già non possiamo farlo con alcuni pazienti non più in carico e non più rintracciabili. Il fatto che l’opposizione per il pregresso non ci riguardi operativamente non significa che non ci riguardi il paziente.

Se voglio esporre un’informativa in studio, quale testo posso utilizzare?

Un esempio delle informazioni che si possono esporre in studio è questo:

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLATRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
A seguito del D.Lgs. 175/2014 e del e il DM 01.09.2016, lo psicologo è tenuto a inviare elettronicamente al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati contabili relativi alle spese sanitarie sostenute dai suoi clienti. Tali informazioni confluiranno nel mod.730 precompilato.
In applicazione al DM 31.07.2015, il cliente può esercitare la propria opposizione all’invio dei dati, prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che verrà annotata sulla fattura stessa.
Nel caso in cui il cliente non si opponga a suddetta trasmissione dei dati fiscali, le informazioni contabili relative alle prestazioni effettuate a suo favore confluiranno nel mod.730 precompilato, risultando, così, accessibili anche da parte delle persone alle quali il soggetto è fiscalmente a carico (es: coniuge, genitori).
ATTENZIONE: Se il paziente non ha compiuto i 16 anni di età oppure è incapace di agire,  l’opposizione deve essere effettuata per suo conto dal suo rappresentante o tutore.

Qui ho indicato i contenuti principali, ma la forma può essere diversa e personalizzata, purché si attenga alle disposizioni di legge.

ATTENZIONE:

Questo documento potrebbe essere integrato con nuove FAQ (e “NAQ”) nel tempo, o essere oggetto di revisione successivamente all’acquisizione di nuove informazioni disponibili, quindi vi consiglio di tenerlo sott’occhio 😉