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Ultimo aggiornamento: mercoledì 06 gennaio 2010 |
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Gentile collega,
ti segnalo un'importante sentenza definitiva contro l'abuso della professione di Psicologo. Ti prego di diffonderla a tutta la tua rete di colleghi!
Sono molto contento perché questo lieto evento, si muove esattamente nella direzione dell'Indagine sulle Rappresentazioni di Psicologo, Psicoterapeuta e Counselor che sto promuovendo anche con Obiettivo Psicologia srl
DI COSA SI TRATTA?
L'Ordine Emilia-Romagna ha portato avanti una causa civile contro un naturopata che effettuava counseling. La collega Chiara Santi (Socio AltraPsicologia e Consigliere Emilia-Romagna) ci racconta la storia nell'articolo La tutela (finalmente) possibile pubblicato qui nel sito di AltraPsicologia.
Ad oggi, l'Art.1 della 56/89 parla genericamente di "prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno" non specificando contenuti e pratiche operative esclusive dello psicologo (come da anni chiede AltraPsicologia: riconoscere gli atti tipici della 56/89).
La sentenza stabilisce che devono intendersi “specifici di tale professione (di psicologo) quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici e che consistono essenzialmente nella osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test aventi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico. Detti strumenti, poi, sono psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche”.
QUALI LE RICADUTE PRATICHE?
Fermo restando l'invito a leggere tutto l'articolo , in sintesi la novità è che mentre ad oggi si riteneva la "psicodiagnosi" l'ultimo vero baluardo esclusivo della professione psicologo, in questa sentenza definitiva si parla invece di "osservazione, colloquio e test", nella misura in cui abbiano "finalità" di "individuare e conoscere processi di funzionamento psichico".
In altre parole, si sposta l'attenzione dal singolo strumento (il test psicodiagnostico) all'obiettivo che si pone la specifica pratica professionale di psicologo (intervenire su processi psichici e mentali secondo metodiche previste dalle scienze psicologiche).
E quando la difesa del naturopata ricordava che il "counselor" non si occupa di "psicoterapia", ma di "salutogenesi", l'accusa ribadiva che lo "psicologo" non è uno "psicoterapeuta", ma una professione autonoma e indipendente, riconosciuta da una specifica legge (56/89), che per sua natura - appunto - si occupa anche di "salutogenesi".
La sentenza quindi comincia a riempire di atti tipici la professione di psicologo, ed a farlo in modo netto ed operativo. Aiutando a separare i profili delle tre figure: psicologo, psicoterapeuta e counselor. Fornendo uno straordinario strumento per rinnovare e rilanciare le azioni di tutela contro l'abuso di professioni limitrofe.
Da oggi in poi, un counselor, un coach, un pedagogista clinico, un refletor, ma anche una delle tante, troppe, scuole che formano queste figure ibride, dovranno porre molta più attenzione a compiere atti tipici della professione di psicologo!
Da oggi in poi, uno psicologo potrà proporsi ai proprio clienti/pazienti con una risorsa/sentenza in più per argomentare la propria specificità anche in ambito di salutogenesi, e comunicare il proprio valore aggiunto rispetto a queste professioni non regolamentate.
TI SEMBRA POCO?
Non è affatto poco! Ci potranno essere ricadute positive assolutamente di rilievo per la nostra professione... nella misura in cui i vari Ordini Psicologi regionali e nazionali vorranno cogliere l'opportunità.
Good night & good luck
Nicola Piccinini
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