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A seguito dell’introduzione da parte di alcuni Ordini dell’obbligo del titolo di psicoterapeuta quale requisito minimo per poter esercitare l’attività di CTU o di CTP, in particolar modo per l’ascolto del minore, vorrei proporre alcune riflessioni circa la relazione tra le finalità della CTU/CTP e le peculiarità del rapporto tra psicoterapeuta e suo cliente.

Innanzitutto è bene ricordare che nei vari Tribunali esistono degli albi specifici per l’iscrizione dei tecnici che intendono svolgere il ruolo, di ausiliari del giudice (CTU), della pg o consulenti delle parti (CTP) nella risoluzione di vertenze civili e penali presso i tribunali stessi.

L’iscrizione all’albo dei consulenti o periti avviene per mezzo di una domanda, cui si allega un curriculum formativo/esperenziale documentato, che si invia al Tribunale di competenza. La valutazione delle domande viene fatta da una commissione mista alla quale presiedono anche i referenti degli albi professionali dei professionisti la cui richiesta dev’essere valutata. A seguito dell’accettazione della domanda il professionista regolarizza la sua iscrizione con una quota in denaro prevista dai vari Tribunali.

Tenuto conto della presenza di tali Albi, Giudici, avvocati o Polizia Giudiziaria, nell’espletamento delle loro funzioni possono o meno attingere a tale albo per la consulenza del tecnico. Possono quindi avvalersi anche di esperti non presenti nell’albo o di tecnici anche iscritti ad albi di altri tribunali.

Le figure professionali dei consulenti tecnici sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233).

Per quanto riguarda il CTU tecnicamente il suo rapporto con il giudice è regolamentato da alcuni articoli dei codici di procedura civile e penale. Per esempio l’articolo 61 del c.p.c. afferma che “quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581”.

L’articolo 62 offre le linee generali cui deve attenersi il Consulente, ovvero “il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463”.

All’atto della nomina il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l’obbligo di cooperare con l’autorità giudiziaria.

Il CTP: “è una persona alla quale una parte in causa conferisce l’incarico peritale quale esperto in uno specifico settore ovvero competente del ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa. Il CTP ha il compito, nell’interesse di una parte, di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico e formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Al contrario del consulente tecnico d’ufficio, il CTP non presta giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l’incarico in ogni tempo, altresì è esonerato dall’obbligo di cooperare con l’autorità giudiziaria ed ha libertà di atti e prestazioni che trova limite solo nel divieto di ostacolare illegittimamente l’attività del CTU
.” (Fonte: Wikipedia)

Le peculiarità del CTU e del CTP possono quindi essere così sintetizzate:

  1. l’operato dello psicologo forense o comunque del consulente tecnico è totalmente regolamentato dal codice, a differenza di qualsiasi altro contesto professionale.

  2. il consulente tecnico d’ufficio è solitamente definito come gli “occhi del giudice”, in quanto è il giudice stesso che nell’espletamento delle sue funzioni si avvale delle competenze e professionalità di un tecnico, al fine di avere un conforto scientifico nella sua decisione, rimanendo egli stesso il “peritus peritorum”

  3. Il CTP affianca, sostiene o suggerisce ipotesi alternative all’attività del CTU

  4. Le figure giuridiche hanno un’ampia libertà nello scegliere gli ausiliari tecnici utili al loro lavoro

Scopo del CTU, affiancato dalla presenza del CTP, quando quest’ultimo è nominato, è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale (da http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale). Lo psicologo nel suo ruolo di consulente dovrà operare solo in funzione della domanda esposta dal Magistrato. Qualsiasi altro elemento “estraneo” al quesito non dovrà essere preso in considerazione. Il quesito rappresenta l’ambito processuale entro il quale l’esperto deve muoversi. Non solo, tale posizione è richiesta al Consulente anche nella sua funzione di ausiliario della PG (Polizia Giudiziaria).

L’accettazione dell’incarico da parte di un Giudice comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.

Quindi l’obiettivo del CTU, affiancato dal CTP, è quello di determinare in maniera, quanto più oggettiva possibile, la “verità”, sfrondandola tutto quanto desunto dal colloquio da ciò che può essere non rilevante ai fini del quesito del giudice o che non abbia sufficienti requisiti di prova scientifica o che pur essendo provati non siano in evidente relazione di causa ed oggetto con l’argomento di verifica. Inoltre il CTU dev’essere molto attento a non indurre alcun tipo di influenza nel soggetto di valutazione, tanto che esistono diversi testi scientifici che indicano la tipologia di domande da utilizzare in tali contesti di analisi, che non siano suggestive né tanto meno indirizzano verso risposte di tipo prevalentemente emotivo. In sostanza dev’essere attento a non intervenire nella relazione modificandone le possibili reazioni, rispetto a quella che è la testimonianza quanto più spontanea possibile del soggetto intervistato.

La Carta di Noto all’articolo 7 afferma che lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).

L’obiettivo dello psicoterapeuta è quello di accogliere, aiutare e realizzare un progetto di sostegno e cura del soggetto di cui si sta occupando. Da questo punto di vista egli deve tener conto di tutti gli elementi espressi dal paziente, anche di quelli fantasiosi o onirici che vanno a determinare un suo quadro generale non necessariamente dell’effettivo vissuto, ma del suo sentire. D’altro canto nel suo modo di porsi nei confronti del suo paziente il terapeuta agisce offrendo una serie di stimoli, di ipotesi interpretative, miranti a ‘modificarne‘ lo stato al fine della sua ‘guarigione’.

Quindi mentre nel contesto giuridico allo psicologo non è consentito di entrare nel soggetto, ma di porsi dinnanzi al soggetto, al fine, non di prestare aiuto, ma di comprendere come sono andate le cose su cui si sta indagando, allo psicologo con ruolo di terapeuta, tutto questo non solo è consentito, ma assolutamente necessario nell’espletamento del suo intervento.

Da quanto sin qui emerso il CTU/CTP ha un doppio mandato: se da una parte il suo interesse è rivolto al soggetto che andrà ad esaminare, dall’altra egli ha l’obbligo di riferire all’unico suo committente (giudice, PG o parte che sia) quello che emerge dal colloquio, al fine di aiutare proprio quest’ultimo nelle proprie attività di indagini o di decisione finale).

Altra differenza importante tra l’ambito clinico/psicoterapeutico e quello forense risiede nel concetto di valutazione: difatti i concetti di “valutazione clinica” e “valutazione in ambito forense” implicano nel piano pratico tipi di relazione e di setting in cui si opera e tipi di metodologia utilizzata completamente differenti.

Il ruolo dello psicologo nella CTU/CTP. è quello di stimare o di valutare un danno indotto in un soggetto e non quello di fare il clinico, di offrire sostegno o di improntare un trattamento terapeutico.

Per fare un esempio un consulente nominato in qualità di ausiliare di PG nell’espletare un colloquio con minore che ha subìto un presunto abuso, ha il compito di raccogliere la storia, di valutare il danno riportato e quindi anche la sua entità su quel soggetto, ma sicuramente non ha il compito di prendersene cura.

Le due figure professionali hanno quindi diversi quesiti, doveri, percorsi formativi, nonché diverse competenze e conoscenze.

Proprio per questa diversità di approccio e di forma mentis uno psicoterapeuta può incontrare difficoltà nell’eventuale espletamento di un incarico peritale ma può anche costituire un impedimento alla rilevazione della verità richiestagli dal suo committente.

Non solo, la stessa Carta di Noto ci pone una importante riflessione sull’incompatibilità tra approccio psicoterapeutico e valutazione di tipo forense, difatti all’articolo 16 afferma che i ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.) L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).

Alla luce di tali considerazioni pare quantomeno forzato se non controproducente imporre al CTU il requisito di psicoterapeuta, data la diversa forma mentis che i due tipi di ruolo e di approccio necessitano. Ancora di più appare poco chiara la posizione assunta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di istituire un albo specifico, quello dei CTP che non ha ragione di esistere, perchè ne esiste già uno, quello dei consulenti che assumono di volta in volta ruoli diversi e che può essere ampliato con nuove domande. Ma soprattutto appare strana la pretesa di far formare i futuri psicologi forensi in un settore poco utile a quello richiesto in ambito giuridico. Un giovane laureato che ha intenzione di svolgere il lavoro di psicologo forense ha oggi la possibilità di frequentare master o corsi di alta formazione specializzati nel settore psicologico-giuridico per ’acquisizione di competenze teoriche, metodologiche e tecniche di base necessarie per svolgere convenientemente la consulenza psicologica in situazioni di carattere conflittuale per cui è stato previsto un procedimento giudiziario. Che senso ha dunque imporgli la frequentazione di un percorso lungo, costoso e le cui competenze non gli saranno necessarie per l’altro ambito in cui andrà a operare?

Altra cosa incomprensibile è creare un albo di CTP che accettano il gratuito patrocinio. Questa concessione diffusa presso l’ordine degli avvocati, presuppone, nell’ambito dello stesso ordine, uno speciale albo di avvocati che accettano tale possibilità, ma, nel loro caso, non è disposta dall’ordine una speciale specializzazione. L’avvocato che sia penalista, civilista, matrimonialista o altro, può scegliere di offrire questa possibilità a prescindere dalla sua specializzazione, in tal caso hanno la possibilità di far risultare nella stessa posizione anche il tecnico che li assiste nel procedimento, facendo esplicita richiesta al tribunale.

Dr.ssa Lorita Tinelli

Psicologa
CTU Trib. di Bari n. 29