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Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 viene introdotto per i professionisti italiani l’equo compenso.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e quali saranno le ricadute concrete sul lavoro degli psicologi liberi professionisti. 

COS’E’ L’EQUO COMPENSO. La nuova norma prevede per i liberi professionisti un compenso minimo, equo, adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

CHI HA DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO. La norma riguarda tutti i professionisti, inclusi quelle senza Ordine o Albo, che svolgono prestazioni nei confronti di:

  • Banche
  • Assicurazioni
  • Grandi imprese
  • Pubbliche amministrazioni

COME SI STABILISCE L’EQUO COMPENSO. Il compenso delle prestazioni professionali svolte dal lavoratore autonomo presso banche, assicurazioni, grandi imprese, pubbliche amministrazioni, dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché coerente al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Per le professioni ordinistiche l’equo compenso va valutato in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale.

Per gli psicologi le tabelle di riferimento sono queste. (pag.33-35 del documento).

LO SCOPO DELL’EQUO COMPENSO. I liberi professionisti sono ormai equiparati alle imprese, ma rispetto ad un’impresa, in sede di trattativa con una banca o una grande azienda, ha un potere contrattuale notevolmente inferiore.
La norma sull’equo compenso ha perciò lo scopo di tutelare il lavoratore autonomo, laddove i rapporti di forza in una trattativa lavorativa siano evidentemente squilibrati.

La norma, infatti, oltre a dare dei parametri di riferimento circa i compensi, stabilisce anche la nullità di alcune clausole contrattuali che possono danneggiare il lavoratore autonomo, tra le quali:

  • La modifica unilaterale del contratto da parte del committente
  • La recessione del contratto senza congruo preavviso, laddove la prestazione abbia carattere continuativo
  • La pretesa di un contratto in forma non scritta
  • L’aggiunta di ulteriori prestazioni oltre a quelle previste
  • L’anticipazione delle spese da parte del libero professionista
  • La rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione
  • I termini di pagamento superiori a 60 giorni

In queste ipotesi, il libero professionista potrà procedere anche alla richiesta di risarcimento danni

COSA CAMBIA NEL CONCRETO PER GLI PSICOLOGI.

  • L’equo compenso NON reintroduce i minimi tariffari. 
  • Nessun cambiamento sui prezzi dei colloqui psicologici o della psicoterapia. La norma sull’equo compenso non impatta in alcun modo sulle tariffe che ciascuno psicologo presso il proprio studio contratta con il proprio paziente e non vincola in alcun modo rispetto a eventuali offerte promozionali a prezzi anche particolarmente bassi o addirittura gratuite.
  • Nessun cambiamento per chi collabora con cooperative o associazioni. Riguardando banche, assicurazioni e grandi imprese, ed escludendo le piccole e medie imprese, nulla cambia nemmeno per chi lavora e/o collabora con associazioni e cooperative. 
  • Stop ai bandi al ribasso nelle Pubbliche Amministrazioni? Qualcosa dovrebbe cambiare in merito invece al rapporto con le Pubbliche Amministrazioni che, in attuazione ai principi di trasparenza, di buon andamento ed efficacia delle proprie attività, dovranno garantire il principio dell’equo compenso per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge.
    Il che dovrebbe tradursi, almeno, nella scomparsa dei bandi con offerte al ribasso e/o gratuite per le prestazioni professionali.

equo compenso: clicca e scaricare il testo completo della norma che introduce e regolamenta l’equo compenso per i liberi professionisti.