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Un nuovo problema si aggiunge alla saga della revisione del Codice Deontologico, diventato una sorta di Codice di Schroedinger, contemporaneamente vivo e morto, in vigore e non in vigore, vecchio e nuovo.

Questo perché il CNOP ha deliberato una sospensione dell’entrata in vigore del nuovo codice senza avere, probabilmente, il potere di farlo.

E la comunità professionale si sta chiedendo sconcertata: ma quale codice deontologico è in vigore adesso?

Ricostruiamo i fatti.
Il nuovo testo del Codice Deontologico era stato approvato con il Referendum, svolto fra il 21 e il 25 settembre, seppur con un margine molto piccolo e scarsissima partecipazione.

Un codice nuovo, pregno di contrasti e insoddisfazione, al quale comunque tutti dovremmo far riferimento, ma da quando?

Il Consiglio Nazionale, riunitosi il 29 settembre, ha preso atto degli esiti referendari posponendo l’entrata in vigore di trenta giorni, come previsto dall’articolo 42 del codice stesso.

Nella stessa delibera, il CNOP cita anche il ricorso legale presentato da un gruppo di colleghi presso il TAR del Lazio, che si sarebbe dovuto pronunciare il 10 ottobre, evitando così l’entrata in vigore di un testo che potrebbe essere, nelle più infauste previsioni, sospeso dal Tribunale.

Il TAR ha però rinviato l’udienza per motivi procedurali, e l’ufficio legale del CNOP ha comunicato ai presidenti degli ordini regionali che, sulla base della delibera CNOP citata, prudenzialmente, si posponeva l’entrata in vigore a dopo il 28 novembre, attesi gli esiti della controversia giudiziaria.
Ragioni prudenziali che possiamo comprendere nella logica, ma che non ci risultano formalmente valide.

L’art. 42 del Codice (non modificato) fissa espressamente i termini per l’entrata in vigore al “trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati”.
Tale proclamazione è stata fatta dal CNOP il 29 settembre.
Quindi il nuovo Codice dovrebbe già essere in vigore dal 29 ottobre scorso.

Per inciso, non è per nulla scontato che al 28 novembre il TAR Lazio si pronunci in via definitiva; la vicenda può avere lunghi tempi giudiziari e non possiamo sostare nell’incertezza, non quando si parla di norme.

Un commento.
Una vicenda, quella della riforma del codice, sempre più sgangherata.
Il processo di revisione era partito male, affidato ad una commissione composta solo per via politica e con l’esclusione nella componente tecnica di chiunque fosse vicino ad Altrapsicologia.

Era continuato male, con comunicazioni dell’ultimo minuto, a ridosso del referendum, unidirezionali, di sapore propagandistico, che avevano fatto sentire del tutto inascoltate le voci della comunità professionale.

Ed era finito peggio, con un referendum largamente disertato ed un risultato estremamente risicato, segno di un enorme spaccatura all’interno della comunità professionale.

Di tutto questo avevamo già parlato qui.

Oggi ci troviamo in una situazione assurda, non avendo certezza come iscritti di quale versione del codice sia in vigore. E anche gli Ordini regionali, che devono gestire i procedimenti disciplinari, non sanno quali regole applicare.

Per questa ragione i presidenti degli Ordini in quota AltraPsicologia hanno inviato una nota al CNOP, per chiedere chiarimenti la questione.

Dal CNOP tutto tace.
Pare che nessuno si stia ponendo il problema.

La saga continua…