Codice Deontologico: la necessaria riorganizzazione.
Il nostro Codice Deontologico ha un quarto di secolo. Fu redatto da un gruppo ristretto di “saggi”, che ebbero a disposizione un tempo limitato, considerato che la Legge professionale era del febbraio 1989, e 5 anni dopo, nel febbraio 1994, ancora non erano stati costituiti tutti gli Ordini territoriali (la prima applicazione della Legge, con le norme di sanatoria, era stata lunga e laboriosa).
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(1) IL METODO
Gli estensori del Codice Deontologico dovettero scegliere di necessità un approccio top/down: basandosi, con un criterio analogico, sui Codici Deontologici di altri Paesi, formularono un articolato che definirei di buon senso, anche se un po’ astratto. Più improntato a una impostazione epistemologico-esistenziale che non giuridica, più attento all’etica professionale “in sé” che non al suo interfaccia con il sistema giuridico in cui essa si iscrive.
Mi spiego. La giurisdizione disciplinare degli Ordini è parte del diritto pubblico: ne è quella che potremmo definire “l’ultima ruota del carro” — subordinata alle Leggi dello Stato, ai Codici Civile e Penale —, ma pur sempre un segmento della giurisdizione.
Le decisioni che i Consigli degli Ordini assumono in materia disciplinare hanno concreta e notevolissima rilevanza sulla vita degli/delle iscritt∂: sulla loro immagine sociale, sulla loro condizione economica, sulle loro prospettive di sviluppo professionale.
Non si può limitare il Codice Deontologico a princìpi e regole di condotta (vediamo più avanti la differenza e quale dovrebbe essere il rapporto fra gli uni e le altre) che prescindono da quanto le Leggi dello Stato prescrivono ai/alle professionist∂, talvolta sfidando persino le condizioni operative in cui ess∂ stess∂ si trovano a operare.
Porre la base del Codice Deontologico nei valori che si suppongono “universalmente” condivisi dalla comunità delle colleghe e dei colleghi è rischioso: più un valore è enunciato in termini generali, assoluti, più è presumibilmente condiviso, ma anche è più facilmente inteso e praticato modo difforme quando poi viene messo al confronto con la realtà vivente della professione.
Un esempio per tutti: accade talvolta che per proteggere il setting di un intervento psicologico si ponga il problema di come al tempo stesso rispettare il Codice Penale. Accade quando si viene a conoscenza di reati commessi da terze persone a danno di persone da noi assistite, accade quando siamo invitati dall’Autorità Giudiziaria o chiamati in giudizio a testimoniare su circostanze che riguardano persone assistite: rispettare il Codice Deontologiche e violare la Legge, o viceversa? Non è un problema da poco (ci torno su al § 4).
L’American Psychological Association poté permettersi, dopo la seconda Guerra Mondiale, di costruire il proprio Codice a partire da un sondaggio presso gli iscritti sulle criticità etico-giuridiche incontrate nella loro attività; le risposte vennero clusterizzate e ne scaturì un primo elenco di ethical standards che più tardi divennero ethical principles e code of conduct. Una ben chiara distinzione fra princìpi e regole, le seconde conseguenti dai primi, che ha permesso la redazione di un Codice a partire dalla realtà vivente della professione, e non da ideali teoricamente giusti, ma poco aderenti alla realtà, come invece nel nostro caso.
Sarà dunque meglio, riorganizzando l’articolato del Codice Deontologico, seguire il modello metodologico americano, e partire dai problemi viventi dei colleghi, più che da idee giuste ma spesso scollegate dalla realtà. La riorganizzazione del Codice Deontologico potrebbe seguire oggi un approccio bottom/up, non più top/down, facendo tesoro di quanto psicologhe e psicologi si sono trovati o meno sintonia con esso in questi anni, e di quanto sono in grado di assumere verso di esso una attitudine critica costruttiva.
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(2) L’EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ E DELLA PROFESSIONE
Sono passati 25 anni: problemi che allora erano inconcepibili oggi sono d’attualità. Basti pensare a due aree: l’uso dei social e le nuove opzioni economico-finanziarie che la professione propone. La normativa sulla pubblicità delle professioni sanitarie (Legge di Bilancio 2019, art. 1, c. 525) richiederebbe che essa non abbia carattere né “suggestivo” né “promozionale” (ma perché mai io dovrei fare pubblicità se non per promuovermi?… contraddizioni inspiegabili, a volte, delle Leggi stesse).
Oggi è impensabile che un∂ psicolog∂ che si affaccia al mercato non utilizzi FaceBook, Instagram e/o altri mezzi analoghi, servendosi dei linguaggi che questi sistemi richiedono di utilizzare. Ancora: oggi è del tutto normale che nella libera professione l∂ psicolog∂ ricorra a modalità di “aggancio” della clientela basate su un marketing aperto a scontistica, prestazioni iniziali gratuite, anticipi, abbonamenti, bonus etc.
Dove e come porre dei “paletti”? In che modo questi nuovi approcci alla costruzione di una immagine sociale della professione ne rinforzano o invece ne ledono il prestigio? Quando e come possiamo individuarne un vulnus del decoro e della dignità della professione?
Se non vuole apparire ed essere fuori dal tempo, il Codice Deontologico opportunamente rinnovato dovrà inevitabilmente fare i conti con queste e altre innovazioni, che richiedono di essere in qualche modo regolate sotto il profilo etico-giuridico.
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(3) DISTINGUERE FRA PRINCIPI E NORME.
Princìpi e norme deontologiche devono essere enunciati in modo chiaramente distinto e separato. Attualmente in ogni articolo del Codice Deontologico sono presenti gli uni e le altre senza una sufficiente discriminazione, ciò che rende difficile l’interpretazione tanto per il/la collega che si trova ad affrontare una criticità, che per la Commissione Deontologica e per il Consiglio chiamato a giudicare di eventuali infrazioni.
I princìpi vanno espressi con la forma verbale del modo indicativo, e corrispondere a criteri di condotta quanto più largamente condivisi dalla generalità della famiglia professionale: rispetto della dignità di persone assistite e di colleghi, piena assunzione di responsabilità del proprio ruolo professionale in qualsiasi contesto, presentazione obiettiva dei risultati delle proprie ricerche, capacità di indicare sempre i riferimenti teorico-tecnici del proprio operare etc.
Le norme, conseguenti a tali princìpi, devono essere espresse in modo imperativo (tipicamente con l’uso dei verbi ausiliari: “deve/non-deve”, “può/non-può”) indicando così con chiarezza cosa è consentito e cosa è vietato a seconda dei contesti in cui il/la professionista si trova a operare.
Non è un compito semplice: le norme del Codice Deontologico non si prestano a essere formulate secondo una disgiunzione binaria “consentito/non–consentito”: esse sono scontatamente espresse nella modalità che il filosofo del diritto Hans Kelsen ha definito come “regole consultive”.
Si tratta di regole che non impongono un comportamento adempitivo a-contestuale (pensate al semaforo rosso nella circolazione stradale: bisogna solo ubbidire, non c’è niente da capire), ma di regole che propongono un atteggiamento valutativo variabile a seconda delle condizioni concrete in cui un problema si presenta. Dunque: “deve/non-deve”, “può/non-può” a seconda di come una circostanza si presenta nella realtà vivente dell’esercizio professionale.
Il Codice Deontologico di una professione è sempre composto di questo tipo di regole: il/la professionista da una parte ha a mente un principio (il rispetto, la responsabilità etc.), dall’altra l’indicazione di una condotta che ne consegue, in modo differente a seconda dei contesti in cui il problema si presenta.
Non sempre prevalgono gli stessi principi. In certi casi, per es., prevarrà l’esigenza di proteggere il setting, in altre quella di tutelare l’incolumità o la sicurezza di terze persone, in altri ancora quella di promuovere la maturazione di una scelta autonoma da parte della persona assistita etc. Si pensi al caso in cui una persona di età minore riveli di subire molestie o maltrattamenti da parte di un familiare adulto; o a quello in cui una persona assistita di età minore riveli di avere comportamenti a rischio per la propria vita; o a quello in cui una persona adulta assistita riveli di avere comportamenti a rischio per la vita o la salute di una persona di età minore: la condotta del/della professionista psicolog∂ non potrà essere scontatamente la stessa nei tre casi esemplificati, e certamente non ci sono formule precostituite da applicare in nessuno di essi per avere la certezza di una scelta inattaccabile sotto il profilo penale e/o deontologico.
La deontologia non è una “scienza esatta”: è piuttosto una guida alla costruzione di un principio di autoregolazione di ognuno di noi, che ci consenta anche di correre — se del caso — il rischio di sbagliare con la consapevolezza di avere scelto il male (probabilmente) minore.
Il nuovo Codice Deontologico degli Psicologi Italiani sarà un’operazione vincente se avrà la capacità di assumere questa funzione, proponendosi appunto come una bussola, non come un catechismo fatto di precetti rigidi e per questo inapplicabili, o come un elenco di buoni propositi, tutti applicabili ma tutti privi di capacità di orientamento.
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(4) ESPLICITARE LE SANZIONI.
Ultimo ma non meno importante. Un Codice Deontologico non può esimersi dall’indicare un range di sanzioni per ogni possibile infrazione di ogni articolo.
Abbiamo già detto che il Codice Deontologico è un segmento delle fonti del diritto nella giurisdizione del nostro Paese (tant’è vero che il ricorso contro le sanzioni disciplinari va portato davanti alla Magistratura ordinaria).
È un principio elementare della nostra democrazia che per ogni infrazione alle norme — quali che esse siano — siano dichiarate le sanzioni attese: si chiama “principio di legalità” (art. 25., c. 2 della Costituzione), ed è a fondamento anche del Codice Penale (art. 1). La certezza del diritto impone che sia noto al trasgressore cosa lo attende se volontariamente o involontariamente si trova in violazione della norma, così che possa regolare di conseguenza la propria condotta.
Facciamo un esempio: l’obbligo di referto. Una minorenne mi racconta delle molestie che subisce da un adulto amico della famiglia, contestualmente implorandomi di non dire nulla a nessuno, perché prova vergogna, perché i genitori non capirebbero, forse accuserebbero lei, si creerebbe una situazione ingestibile etc. L’art. 365 del Codice Penale mi impone il referto (entro 48 ore!, art. 334 del Codice di Procedura) all’Autorità Giudiziaria, referto che io però — pensando anche al doloroso percorso della vittimizzazione secondaria che attende la ragazza — non vorrei fare, prendendomi invece il tempo di aiutarla a maturare la decisione di parlare con i genitori, o comunque di farsi parte attiva della denuncia contro il molestatore. Ora, la pena massima che mi posso aspettare per questa mia violazione del Codice Penale è una multa di 516 euro: decido di rischiarmela; non so come mi regolerei se la pena fosse, per dire, un anno di prigione…
E già che ci siamo: qua e là nell’articolato del Codice Deontologico ci sono veri e propri errori, dovuti a un pericoloso disallineamento con quanto prescrive il Codice Penale. Per esempio, da come è formulato l’art. 12 sembra che la rivelazione in giudizio del segreto professionale sia consentita “esclusivamente” in presenza di liberatoria da parte della persona interessata, e che il/la professionista abbia discrezionalità a fare pienamente uso di tale liberatoria considerando “preminente la tutela psicologica” della persona stessa. Si dimentica che, ai sensi dell’art. 200, c. 2, del Codice di Procedura Penale, il Giudice — con pronuncia debitamente motivata — può ordinare al/alla professionista di testimoniare, e in tale evenienza la testimonianza deve essere piena e veritiera.
Insomma, il Giudice può stimare che, in taluni casi, l’interesse della Giustizia sia prioritario rispetto a quello delle persone da noi assistite: e a noi non resta che ubbidire. L’art. 12 del Codice Deontologico contiene un pericoloso errore, che può causare qualche dispiacere a chi di noi ci si dovesse attenere alla lettera.
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(5) CONCLUSIONI
C’è un grande e appassionante lavoro da fare per ridisegnare la deontologia della nostra professione, una sfida intellettuale ed etica che investe tutta la comunità professionale, le persone da noi assistite, i committenti pubblici e privati, le istituzioni a cui rispondiamo e che in noi hanno riposto la loro fiducia.
Non sprechiamo questa occasione in piccoli, oziosi aggiustamenti cosmetici.