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Dopo una lunga attesa, a tratti travagliata,  il 25 marzo scorso, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato Le Linee Guida Nazionali per gli interventi Assisti con gli Animali elaborate dal Ministero della Salute. (leggi qui Linee Guida pet therapy )

Questo documento, che fissa dei criteri per operare nel campo della Pet Therapy, valorizza molte figure professionali ma non di certo gli Psicologi.

Gli Psicologi che da lungo corso intervengono in progetti di mediazione uomo-animale, all’improvviso vedono penalizzati  gli atti tipici della loro professione, soprattutto nel versante delle Terapie Assistite con gli Animali (TAA). Dal testo delle Linee Guida, al Cap. 4 lettera “b” si legge:


“Per le TAA inoltre:

  • Responsabile del progetto: coordina l’equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. È un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
  • Referente d’Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile del progetto per tale ruolo identifica una idonea figura professionale dell’Area Sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle figure sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso”.

Secondo la normativa, lo Psicologo, subordinato ad un medico con qualsivoglia specializzazione (anche un non Psichiatra o un non Neuropsichiatra Infantile) o ad un collega psicoterapeuta, si limiterà a monitorare l’andamento di un Progetto di cui, in realtà, avrebbe tutte le competenze per esserne l’estensore. Dalle sue mansioni viene esclusa: l’identificazione dell’utenza; la prescrizione dell’intervento; la valutazione degli esiti. Nel ricoprire il ruolo di Referente sarà genericamente equiparato a restanti figure dell’Area sanitaria  di cui, tra l’altro, non è definita una  specifica expertise sulle dimensioni di relazione implicate nelle Terapie Assistite con gli Animali.

pet1Il testo delle Linee Guida evidenzia anche una certa contraddizione. Se sul piano operativo non riconosce le competenze specifiche dello Psicologo,  al Capitolo al Cap. 3 punto 1, nel delineare la natura della Terapia Assistita con gli Animali (TAA), sembra porsi in continuità con gli atti tipici della nostra professione (Art. 1 L. 56/89):

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap.7.1.1). La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.

Sorge spontaneo un interrogativo: sebbene le Linee Guida identifichino le Terapie Assistite con gli Animali  quale “strumento” d’intervento nella sfera psicologica, cognitiva e relazionale dell’individuo perché lo Psicologo potrà occuparsi di esse come mero esecutore al pari di una qualsivoglia figura sanitaria? E poi perché sarebbe necessaria la prescrizione medica?

senso unico

Le Linee Guida cambiano registro con l’Educazione Assistita con gli Animali (EAA) dove lo Psicologo può finalmente ricoprire l’incarico di Responsabile di Progetto.

Leggiamo sempre al Cap. 4 lettera “c”:

Per le EAA, inoltre:

  • Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. È un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.
  • Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità.

Fin qui tutto appare pacifico. Anzi ci verrebbe spontaneo tirare un sospiro di sollievo! Eppure, anche questa volta, il testo delle Linee Guida non cessa di rivelare le sue contraddizioni. Per capirci bisogna consultare il testo lì dove viene chiarita la natura dell’Educazione Assistita con gli Animali (EAA). Solo così ci risulterà chiaro che il testo confonde gli interventi di Sostegno Psicologico con altri di taglio educativo. Infatti al Capitolo 3 punto 2 si legge:

Intervento educativo che ha la finalità di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere di gruppo o singolo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita. L’EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale. L’EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

  • prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
  • difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza;
  • disagio emozionale e psicoaffettivo;
  • difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
  • situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani, per pazienti psichiatrici residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, etc.);
  • condizioni di malattia e/o disabilità che prevedono un programma di assistenza domiciliare integrata.

 

interrogativoCiò che il Ministero della Salute definisce intervento educativo si configura, in realtà, come qualcosa di molto pertinente con il Sostegno Psicologico. Sembra che il testo delle Linee Guida  abiliti  anche altre figure Referenti di Progetto alla pratica delle attività di prevenzione, abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone e ai gruppi.

In sostanza, avallando la confusione dei ruoli, sembrerebbe quasi che il testo sostenga indirettamente l’esercizio abusivo della professione di Psicologo ( art. 8 C. D.).

Il documento in oggetto è una fotografia che ritrae con chiarezza lo stato di rappresentazione della obiettivofigura professionale dello Psicologo nel contesto sociale italiano. Se la gente comune fatica ad identificare il valore ed il senso della nostra professione se ne raccoglie, con rammarico e delusione, che la stessa tendenza riguarda anche gli estensori delle Linee Guida per la Pet Therapy.

È grave constatare che presso il Ministero della Salute non ci sia una solida conoscenza degli atti tipici che caratterizzano la nostra professione. Eppure quello stesso Ministero non ha perso tempo, ultimamente, per annoverare, sul piano normativo, lo Psicologo tra le figure sanitarie. A quale scopo, però? Quello della tutela o quello degli oneri economici aggiuntivi? La ventilata ipotesi di estendere gli ECM anche agli Psicologi liberi professionisti farebbe propendere per la seconda opzione. Tenendo conto del fatto che il Codice Deontologico già chiede allo Psicologo di mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, non è difficile pensare che degli Psicologi, ultimamente, ci si ricordi soprattutto per batter cassa.

interrogativo1

Il Ministero della Salute attraverso Le Linee Guida compie un duplice pasticcio:

  • da una parte mette a repentaglio la riuscita degli Interventi Assistiti degli Animali acconsentendo che dei non Psicologi si occupino di benessere psicologico e disagio emotivo delle persone;
  • dall’altra riduce lo spazio professionale degli Psicologi in un quadro economico e di inserimento professionale già molto precario.

silenzioIl rammarico cresce ulteriormente perché l’approvazione di una norma nazionale che mette a repentaglio l’esercizio della professione dello Psicologo avviene senza che il CNOP spenda una parola per la tutela dei professionisti che operano nel campo della Pet Therapy.

È legittimo chiedersi, allora, quanto davvero il nostro organo di tutela nazionale sia rappresentativo ed autorevole nelle Istituzioni e se operi efficacemente per una positiva rappresentazione sociale della nostra professione.

Il limite posto da una norma nazionale all’esercizio della professione, oggi riguarda gli Psicologi della Pet Therapy ma, in un futuro prossimo, potrebbe riguardare i colleghi di altri settori.

Sostenere le iniziative che proporremo perché anche lo Psicologo possa occuparsi in pienezza degli Interventi Assistiti con gli Animali, significa spendersi, ancora una volta, perché la nostra professione venga compresa, valorizzata e soprattutto tutelata a partire dagli organi di rappresentanza. Perché ciò sia possibile, occorre che tutti gli psicologi facciano propria questa battaglia per il cambiamento, già nei contesti in cui quotidianamente operano con passione, dignità e rigore.

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