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25 Maggio 2021, una data che AltraPsicologia Calabria difficilmente dimenticherà!

Il Tribunale di Catanzaro dichiara illegittima e annulla la delibera n.185 dell’Ordine degli Psicologi della Calabria che assegnava alcuni poteri centrali del Consiglio ai soli Presidente, Segretario e Tesoriere, sottraendoli di fatto agli altri Consiglieri democraticamente eletti, un provvedimento in palese contrasto con la legge 56/89.

QUI LA SENTENZA

I FATTI

Una storia iniziata il 3 ottobre 2020 quando all’ordine del giorno del Consiglio viene inserito il suddetto provvedimento approvato con gli 8 voti dei consiglieri di maggioranza e i nostri 7 voti contrari.

L’intera amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ordine;

la cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

la tenuta dell’albo professionale;

la competenza a designare i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale.

Tutte queste attribuzioni vengono sottratte al Consiglio e conferite in via esclusiva al Presidente, al Tesoriere ed al Segretario, peraltro con il voto favorevole e decisivo dei tre!

Il Presidente, le cariche illegittimamente insignite di poteri esclusivi e il gruppo di maggioranza all’Ordine, proseguono per la loro strada. A nulla valgono le nostre rimostranze in Consiglio e le nostre comunicazioni che richiamano all’evidente illegittimità della delibera, siamo costretti ad adire le vie legali.

LA “COMUNICAZIONE” DELLA MAGGIORANZA

Nel mentre, una sfilza di comunicazioni sopra le righe tramite i canali del gruppo di maggioranza politica all’Ordine. Articoli che parlano di onorabilità vilipesa, che bollano i nostri comunicati come fake news, si arriva addirittura a sostenere che non esista alcun ricorso in tribunale, qualcuno insinua che alle parole non avremmo fatto seguire i fatti, semplicemente perchè erano scaduti i termini per fare un ricorso al TAR. Sempre seguendo questa traccia, si trascende, ci sentiamo addirittura definire bugiardi e ignoranti… Gli autori di tali invettive avrebbero fatto meglio ad aspettare prima di parlare, perchè magari erano anche scaduti i termini per fare ricorso al TAR, ma non di certo quelli per impugnare la delibera presso il Tribunale Ordinario, come alla fine abbiamo fatto. Alle invettive si accompagnano le minacce di querela.

Così tuonava il gruppo di maggioranza dalle pagine del suo blog:

“Sono passati quindi oltre due mesi dall’ultimo Consiglio e sono rimaste solo parole, zero fatti. Tanto per cambiare. Forse c’era e c’è la paura di perdere ed essere condannati alle spese, oltre all’essere perseguiti per calunnia. Spesso infatti certe sicurezze vacillano pericolosamente varcando la soglia di un Tribunale. Quindi meglio soltanto il rituale tam tam mediatico fatto di opinioni discutibili, insulti e demagogia che non trovano conforto nemmeno nelle leggi tanto tirate in ballo. Stile Trump post elezioni. Solo che, ricordiamolo, accusare qualcuno di compiere azioni illegittime senza avere prove è allo stesso modo perseguibile in Tribunale, altra cosetta che forse si ignora.”

Ecco, ora di mesi da quel Consiglio ne sono passati un po’ di più, la soglia del Tribunale siamo stati costretti a varcarla per ripristinare la legalità all’interno dell’Ordine ed oggi è lo stesso Tribunale a cui ci siamo rivolti a definire illegittima quella delibera.

COSA DICE LA SENTENZA

Su Segretario e Tesoriere

Il Tribunale di Catanzaro impartisce una vera e propria lezione di legalità a chi evidentemente si considera al di sopra della legge. I Giudici osservano che né la Legge 56/89 nè il Regolamento interno all’Ordine degli Psicologi della Calabria prevedono la possibilità che il Consiglio attribuisca o deleghi proprie funzioni al Segretario ed al Tesoriere.

Sul Presidente

Quanto poi alla delega dei medesimi compiti in favore del Presidente, il Collegio Giudicante evidenzia come all’art. 13 della Legge 56/89 (“Il Presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio”), il legislatore abbia inteso conferire al Consiglio non già il potere di delegare proprie funzioni al Presidente, bensì quello di attribuire a quest’ultimo compiti, anche non tipizzati, che pur tuttavia esulino da quelli di competenza del Consiglio stesso, elencati nell’art.12 della 56/89. In buona sostanza la delibera risulta illegittima anche nella parte in cui viene delegato il Presidente.

Sull’Ordine Professionale

Il Tribunale chiarisce anche i compiti di un Ordine professionale, sottolineando come questi non possano essere considerati alla stregua di meri adempimenti formali e quindi trasferiti in scioltezza da un organo ad un altro o da un organo a singoli consiglieri che rivestono delle cariche, anche perchè i componenti del Consiglio, votati dagli iscritti, hanno un preciso mandato, assegantogli dalla legge, da espletare all’interno di un organo collegiale, nel nostro caso composto da 15 Consiglieri.

Così i Giudici del Tribunale di Catanzaro:

“Invero, deve ritenersi che il Consiglio Regionale non possa, con propria delibera, distogliere il Consiglio dall’esercizio dei compiti assegnatigli per legge. Si osserva infatti che la funzione principale degli ordini professionali consiste nel tutelare la collettività circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività delicate nel campo della tecninca, della salute e della legge e, pertanto, l’attribuzione di determinate funzioni ad un organo collegiale elettivo quale il Consiglio, lungi dall’afferire ad un mero adempimento formale, risponde evidentemente a precise esigenze di controllo.”

Sui Regolamenti

Nelle confuse repliche alla nostra impugnazione, viene tirato in ballo il Regolamento del CNOP nella parte in cui si assegnano funzioni amministrative alle cariche del Consiglio Nazionale: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. I Giudici, oltre a ribadire che quanto riportato è del tutto inconferente con la materia trattata (una cosa è il CNOP, altra cosa è l’Ordine degli Psicologi della Calabria che ha un proprio regolamento) sottolineano come da un’attenta lettura del citato Regolamento del CNOP si traggano piuttosto elementi a sostegno della tesi di parte ricorrente, ovvero delle nostre ragioni. Il Regolamento del CNOP infatti non prevede alcuna sovrapposizione tra le attribuzioni del Consiglio e quelle delle cariche, come è giusto che sia, proprio perchè la legge non lo consente. 

DELIBERA TOTALMENTE ILLEGITTIMA (MA QUANTA FATICA)

Così, da oggi, la delibera n.185 dell’Ordine degli Psicologi della Calabria che di fatto istituiva un illegittimo “triumvirato” composto da Presidente, Segretario e Tesoriere, viene ANNULLATA da un Tribunale e detta così sembra semplice, ma vi assicuriamo che non lo è stato per nulla!

Il risultato è frutto del grande lavoro del nostro legale l’Avv. Giovanni Rossi del Foro di Reggio Calabria che ha seguito passo passo la vicenda giudiziaria, approntando un ricorso che ha permesso di ripristinare la legalità nel nostro ente. Questa sentenza è frutto della caparbietà di noi 7 ricorrenti, 7 Consiglieri che dalla sera alla mattina si sono visti spogliati delle proprie funzioni, privati della possibilità di espletare il proprio mandato, assegnatogli dalla legge e dagli iscritti all’Ordine. Questa vittoria in Tribunale è frutto del supporto costante del nostro Gruppo Regionale, di tutta l’Associazione nazionale e di tutti gli iscritti ad AP, colleghe e colleghi che ogni giorno lavorano incessantemente PER UN’ALTRAPSICOLOGIA, per garantire l’onorabilità della nostra amata professione all’interno delle istituzioni di categoria e nella società.

E’ la vittoria di tutte le psicologhe e gli psicologi calabresi e per il momento ci fermiamo qui. Da domani penseremo alle doverose letture politiche di quanto accaduto, alle responsabilità di chi per presunzione o per sciatteria ha guardato alle leggi come orpelli di cui potersi sbarazzare, ha considerato la rappresentanza democratica come una zavorra di cui liberarsi al più presto, ha perseverato nell’errore trattando la cosa pubblica come “casa propria”, dimenticando, troppo frequentemente, che l’Ordine è la casa di tutti!