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I LIBERI PROFESSIONISTI hanno l’OBBLIGO degli ECM? SI/NO??

 La RISPOSTA è NO!!!!

 

Cari colleghi, nei giorni scorsi avete ricevuto dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo una mail con oggetto: “COMUNICATO: MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE / ATTESTAZIONE ECM”  in cui si parlava di modalità, banche dati, scadenze, documentazioni,ecc…!

Dopo aver letto la mail, siete andati in confusione? Vi siete preoccupati? Tranquilli….non è successo solo a voi!!

La mail è stata inviata a tutte le categorie di psicologi, dai dipendenti ASL ai liberi professionisti ed è OVVIO che TUTTI CI SIAMO ALLARMATI e preoccupati.

punto interrogativo

AltraPsicologia Abruzzo FA CHIAREZZA.

 

Domanda: “AD OGGI C’E’  L’OBBLIGO ECM per i LIBERI PROFESSIONISTI?

Risposta: NO!!

A questo punto la maggior parte di voi potrà trarre un sospiro di sollievo……!!

 

Ad oggi solo i dipendenti ASL e/o i liberi professionisti che lavorano in convenzione per il SSN e/o strutture della Sanità Privata accreditata devono assolvere agli obblighi ECM (l’obbligo deriva anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e s.m.i)

 

Dalle linee guida del CNOP possiamo leggere:

 

“NOTA PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA (FCP)

Conformemente alla normativa in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), il conseguimento dei crediti ECM è obbligatorio per i dipendenti e/o convenzionati (liberi professionisti) del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.

L’art. 7 del DPR 137/2012, comma 7, ribadendo che “resta ferma la normativa vigente sull’Educazione Continua in Medicina (ECM)”, introduce l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per tutti i professionisti, sulla base di regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

In ottemperanza al DPR del 7 agosto n. 137/2012 il Consiglio Nazionale, in data 4 febbraio 2013, ha trasmesso al Ministero Vigilante (Ministero della Salute) lo schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia (FCP) per la prevista validazione, che non è ancora pervenuta.

Nelle more, è da ritenersi che non vi sia alcun obbligo formativo per gli psicologi che non svolgono la propria attività professionale nell’ambito del SSN, così come sopra descritto.”

 

In sintesi:

 

Per quanto riguarda i liberi professionisti si ribadisce la posizione del CNOP circa la non obbligatorietà di ECM.

 

Altra cosa e ben diversa dagli ECM è l’aggiornamento e la formazione per tutti gli Psicologi,    ” che deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, Art.5 “Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera“, le modalità di come ottemperare sono a responsabilità e libera scelta del professionista.

 

Cari colleghi, fino ad ulteriori chiarimenti da parte del CNOP e di una legislazione chiara potete continuare a stare tranquilli, NESSUN OBBLIGO ECM per i LIBERI PROFESSIONISTI.