I LIBERI PROFESSIONISTI hanno l’OBBLIGO degli ECM? SI/NO??
La RISPOSTA è NO!!!!
Cari colleghi, nei giorni scorsi avete ricevuto dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo una mail con oggetto: “COMUNICATO: MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE / ATTESTAZIONE ECM” in cui si parlava di modalità, banche dati, scadenze, documentazioni,ecc…!
Dopo aver letto la mail, siete andati in confusione? Vi siete preoccupati? Tranquilli….non è successo solo a voi!!
La mail è stata inviata a tutte le categorie di psicologi, dai dipendenti ASL ai liberi professionisti ed è OVVIO che TUTTI CI SIAMO ALLARMATI e preoccupati.
AltraPsicologia Abruzzo FA CHIAREZZA.
Domanda: “AD OGGI C’E’ L’OBBLIGO ECM per i LIBERI PROFESSIONISTI?
Risposta: NO!!
A questo punto la maggior parte di voi potrà trarre un sospiro di sollievo……!!
Ad oggi solo i dipendenti ASL e/o i liberi professionisti che lavorano in convenzione per il SSN e/o strutture della Sanità Privata accreditata devono assolvere agli obblighi ECM (l’obbligo deriva anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e s.m.i)
Dalle linee guida del CNOP possiamo leggere:
“NOTA PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA (FCP)
Conformemente alla normativa in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), il conseguimento dei crediti ECM è obbligatorio per i dipendenti e/o convenzionati (liberi professionisti) del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.
L’art. 7 del DPR 137/2012, comma 7, ribadendo che “resta ferma la normativa vigente sull’Educazione Continua in Medicina (ECM)”, introduce l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per tutti i professionisti, sulla base di regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
In ottemperanza al DPR del 7 agosto n. 137/2012 il Consiglio Nazionale, in data 4 febbraio 2013, ha trasmesso al Ministero Vigilante (Ministero della Salute) lo schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia (FCP) per la prevista validazione, che non è ancora pervenuta.
Nelle more, è da ritenersi che non vi sia alcun obbligo formativo per gli psicologi che non svolgono la propria attività professionale nell’ambito del SSN, così come sopra descritto.”
In sintesi:
Per quanto riguarda i liberi professionisti si ribadisce la posizione del CNOP circa la non obbligatorietà di ECM.
Altra cosa e ben diversa dagli ECM è l’aggiornamento e la formazione per tutti gli Psicologi, ” che deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, Art.5 “Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera…“, le modalità di come ottemperare sono a responsabilità e libera scelta del professionista.
Cari colleghi, fino ad ulteriori chiarimenti da parte del CNOP e di una legislazione chiara potete continuare a stare tranquilli, NESSUN OBBLIGO ECM per i LIBERI PROFESSIONISTI.