COSA SONO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’, AUTORIZZAZIONE SANITARIA, ACCREDITAMENTI E CONVENZIONI E PERCHE’ SONO IMPORTANTI PER LO PSICOLOGO
La Legge 170/10 ci ha insegnato che la sanità si indirizzerà sempre di più verso l’utilizzo di partner accreditati in convenzione per svolgere le funzioni diagnostiche e terapeutiche.
Indipendentemente da quale investimento sarà possibile in futuro o se le Regioni sceglieranno di selezionare i propri partner prevalentemente tramite appalti pubblici a breve scadenza, come stanno facendo ora, credo che le due tematiche di AUTORIZZAZIONE e ACCREDITAMENTO siano molto interessanti per lo psicologo come sprone a riflettere e costruire un sistema continuo di miglioramento della qualità della propria prestazione, potendo documentarla ed esibirla, così come in medicina da sempre si è abituati a fare.
IL MINISTERO DELLA SALUTE PARLA DI GARANZIE DEL SSN
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=47&area=Il_Ssn
“Le garanzie del Ssn”
La Sanità privata, profit e no profit (lucrativa e non lucrativa), ha rappresentato, sin dalla sua istituzione, una risorsa per il Servizio sanitario nazionale. Questo perché, il Ssn affermando la centralità del cittadino, ha riconosciuto a questi il diritto di libera scelta del luogo di cura.
Il Ssn, innanzitutto, garantisce la qualità delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari, vincolando le prime alla concessione dell’autorizzazione all’esercizio (art. 8 ter d.lgs n. 502/92) ed i secondi all’abilitazione professionale.
Il cittadino può rivolgersi gratuitamente (ovvero pagando l’eventuale ticket) a strutture sanitarie e professionisti pubblici o privati accreditati con il Ssn, scegliendoli liberamente tra quelli abilitati ed autorizzati.
Bisogna precisare che le prestazioni erogate dal Ssn, sia mediante strutture pubbliche che private accreditate, sono solo quelle individuate nei LEA (Livelli essenziali di assistenza), definiti con il DPCM del 29 novembre 2001 e s.m.i.; pertanto qualora un cittadino volesse sottoporsi ad una prestazione sanitaria non compresa nei LEA, il relativo costo sarebbe totalmente a suo carico sia che essa venga erogata in una struttura pubblica che in una struttura privata accreditata.
Da ciò discende la normativa relativa ad autorizzazione ed accreditamento declinata poi per singole Regioni visto che la sanità è a governo regionale.
L’autonomia di cui gode il professionista psicologo lo rende responsabile delle proprie azioni professionali secondo il Codice Deontologico.
Ma qual è il livello di qualità richiesto dal Sistema Sanitario nazionale per esercitare? E in quali forme ciò può essere fatto?
Per una discussione ampia sulla questione comprendendone gli aspetti fiscali vi rimando a “PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI- Fisco, previdenza e aspetti giuridici della professione” della Commercialista dell’Ordine del Veneto Barbara Rizzato (2004-2009, cap. 17), da cui estrarrò alcuni punti salienti commentandoli forte della mia esperienza. Necessariamente mi riferirò nello specifico alla Regione Veneto anche se le normative in questione sono in capo all’ARSS o Agenzia Socio Sanitaria Regionale di ogni Regione e nel testo di cui sopra si citano le normative per ogni Regione (pp. 178-180).
UNA PRIMA DEFINIZIONE PRESA DAL SITO REGIONALE http://www2.arssveneto.it/html_pages/accreditamento.php?idm=69
“L’autorizzazione all’esercizio è il provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla LR 22/02 autorizza una struttura all’esercizio dell’attività, l’accreditamento istituzionale invece è processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e private, ed i singoli professionisti che ne facciano richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per conto del Servizio Sanitario Nazionale”
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Può essere legata alla complessità organizzativa oppure alla valutazione dei rischi per il paziente.” Il d.lgs 229/1999 ha profondamente mutato l’approccio alla questione del rilascio delle autorizzazioni sanitarie, mettendo in primo piano il rischio a cui il paziente può potenzialmente essere esposto all’interno della struttura e lasciando invece in secondo piano la complessità organizzativa della struttura stessa”
COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA
Cito: “Il Testo Unico delle leggi sanitarie (RD 1265 del 27 luglio 1934) all’art. 193 …confermata dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 728 del 12.10.1984 statuiva: “Nel sistema dell’art. 193 del Testo Unico delle leggi sanitarie non sono sottoposte ad autorizzazione tutte indistintamente le attività sanitarie espletate da soggetti privati, ma solo quelle che danno luogo ad una certa organizzazione di mezzi e di strutture del tipo indicato (ambulatori, case di cura, gabinetti di analisi, ecc..)” Indicazioni in tal senso venivano anche dalla legge 833 del 23.12.1978, la quale – nell’ attribuire competenza alle Regioni in materia di autorizzazioni sanitarie – aveva finito col ritenere generalmente soggette ad autorizzazione le strutture ambulatoriali e per converso generalmente non soggetti ad autorizzazione gli studi professionali. L’elemento discriminate posto dalla citata legge per valutare la necessità o meno di acquisire l’autorizzazione sanitaria, consisteva nell’esistenza o meno di una struttura da intendersi come insieme organico di mezzi e persone ossia come complesso aziendale organizzato. Ne derivava che gli studi professionali basati sull’attività del singolo professionista non avevano l’esigenza di acquisire l’autorizzazione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
CITO: “a partire dal d.lgs 229/1999, si è iniziato a considerare l’esigenza della preventiva autorizzazione non già con esclusivo riferimento al tipo di struttura sanitaria, ma anche con riguardo al tipo di rischio a cui il paziente poteva essere esposto all’interno di quella struttura. Se ciò che diviene determinante ai fini dell’autorizzazione è quindi il “rischio” per l’incolumità del paziente, la distinzione tra ambulatorio e studio e la conseguente complessità organizzativa della struttura(..SALTANO) iniziano a perdere molta della rilevanza che avevano fin qui avuto.”
“Per l’esercizio delle attività sanitarie “invasive” è solitamente necessario ottenere dal Comune l’autorizzazione alla realizzazione della struttura e successivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.”
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
CITO: “per l’esercizio delle attività sanitarie “non invasive”, solitamente non sono richiesti requisiti strutturali particolari, tant’è che molte professioni sanitarie possono essere esercitate senza prescrizioni di sorta anche presso il domicilio privato del professionista. Così è per lo psicologo e lo psicoterapeuta, ma anche per il medico di medicina generale, per il pediatra di libera scelta e gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’infinito. In tutti questi casi, il professionista può esercitare la libera professione in un immobile qualunque senza che lo stesso debba essere necessariamente uno studio, potendo per l’appunto anche utilizzare promiscuamente l’immobile ove risiede come propria abitazione e come sede dello studio. La circostanza che l’attività svolta non metta a rischio l’incolumità del paziente fa sì che la stessa non sia subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni sanitarie e che si debba – semmai – semplicemente procedere alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da far pervenire all’ASL competente per territorio, nella quale si dichiari il tipo di attività svolta e l’ubicazione dei locali alla stessa destinati.”.
MA ESISTE L’ACCREDITAMENTO…
L’Accreditamento nasce in sanità come sistema per garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie. In Italia questo processo si avvia col D.lgs 502/92.
Successivamente il DPR 14 Gennaio 1997 definisce i requisiti minimi, che comprendono aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi, per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e chiarisce come i requisiti necessari per l’accreditamento, siano ulteriori rispetto ai minimi, identificando la regione come soggetto deputato ad elaborarli.
Attraverso il D.lgs 229/99, che modifica ed integra l’art. 8 del D.lgs.502/92, viene definito l’iter procedurale di accreditamento:
- Autorizzazione alla realizzazione: la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie è subordinata all’autorizzazione del comune.
- Autorizzazione all’esercizio: possesso dei requisiti minimi
- Accreditamento: erogazione di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- Accordi contrattuali: la regione e le aziende sanitarie locali definiscono accordi con soggetti pubblici e contratti con soggetti privati relativamente ai servizi sanitari che questi potranno offrire.
L’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie è quindi subordinato al possesso dei requisiti minimi. La verifica che tali requisiti siano soddisfatti dà luogo al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la quale è stata richiesta. La validità dell’autorizzazione è soggetta a verifiche periodiche.
I soggetti autorizzati che vogliono operare nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, possono presentare istanza di accreditamento alla regione di appartenenza.
La regione accerta la funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alla rispondenza ai requisiti di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli necessari per la sola autorizzazione, definiti dalla regione stessa, e rilascia al richiedente l’attestato di soggetto accreditato ad erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Obiettivo dell’Accreditamento è quello di fornire un percorso che porti tutte le Aziende e/o Presidi a livelli sempre più elevati di qualità dei servizi erogati.
In Italia l’Accreditamento è un processo obbligatorio e rappresenta la garanzia che in quella Azienda e/o Presidio sono presenti quei livelli organizzativi che consentono di erogare con sicurezza e qualità i servizi sanitari.
L’accreditamento istituzionale come libero professionista (B9/2 in Veneto) non richiede autorizzazione all’esercizio, mentre come struttura richiede preventivamente l’autorizzazione all’esercizio per le discipline che vi si esercitano e per la forma in cui si esercitano. Es. B5 rispecchia la struttura di un poliambulatorio mono o poli –specialistico.
Per il Veneto: LR 22 del 16.08.2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e sociali”, ed ha in seguito approvato le procedure per l’avvio del sistema, con una serie di provvedimenti .
Per la visione dell’intera normativa e spiegazioni più dettagliate: https://sites.google.com/a/arssveneto.it/web/
Perché una struttura dovrebbe voler ricevere un Accreditamento?
- Per concorrere a convenzioni con il SSN, per ospitare tirocinanti di scuola di specializzazione, per partecipare a bandi europei, nazionali, locali, ecc..
- Perché la sanità sta blindando l’accesso a prestazioni che prima erano di libero appannaggio del privato (es. diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento)… a tal proposito da vedere altri articoli da me stesi recentemente …
- Soprattutto per riflettere profondamente sulla propria qualità sia clinica che di processo e sul miglioramento continuo della stessa. Il sistema di Accreditamento è infatti un sistema di miglioramento continuo della qualità.
Sia nel caso della domanda di autorizzazione sanitaria che di accreditamento istituzionale oltre alla domanda, presentata al Comune per l’autorizzazione e alla Regione per quanto riguarda l’accreditamento, vanno compilate e presentate delle Liste di verifica generali e specifiche per la professione o disciplina sanitaria e per la modalità in cui viene svolta (es. libero professionista oppure ambulatorio). Seguirà una visita di verifica dei valutatori preposti regionali oppure della propria ASL che verificheranno effettivamente se quanto dichiarato è confermato oppure se esistono delle deroghe/prescrizioni da risolvere entro un tempo dato oppure se non sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento richiesto.
Leggere queste liste fornisce l’idea di quanto poco casuale sia una prestazione pensata, organizzata, centrata sull’utente, pienamente trasparente verso l’utenza e la sua tutela, da un punto di vista strutturale, impiantistico ecc, ma anche dal punto di vista dei flussi di informazioni che rendono l’utente realmente capace di un consenso informato, riguardo al sistema di aggiornamento del professionista rispetto alle Linee guida internazionali e nazionali circa le patologie o disturbi di cui si occupa.
Si allega a titolo esemplificativo una lista di verifica per il professionista sanitario psicologo che singolarmente o in piccolo gruppo, come uno studio di psicologi, scelga di procedere con un accreditamento volontario. Per ogni altra normativa o declinazione si rimanda alle singole Regioni.
Gli accordi contrattuali con le Regioni
Una volta ottenuto l’accreditamento istituzionale, la struttura privata stipula appositi accordi contrattuali con la Regione, mediante i quali si stabilisce il numero di prestazioni che il Ssn “acquista” da quella struttura o da quel professionista privato accreditato.
Tali prestazioni (determinate previa definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione) verranno quindi erogate al cittadino senza alcun spesa aggiuntiva rispetto alla stessa prestazione erogata nella struttura pubblica e alle stesse condizioni; pertanto, se il cittadino è tenuto alla c.d. compartecipazione alla spesa (pagamento ticket) nella struttura pubblica, allo stesso modo dovrà pagare lo stesso ticket presso la struttura (o il professionista) privata accreditata.
scritto da Carla Mogentale