Per un efficace intervento di tutela occorre innanzitutto individuare i punti delle normative che riguardano i compiti dello psicologo.
Sono quindi da chiarire alcuni termini non sufficientemente approfonditi in quanto a contenuti, finalità, modalità di attuazione, come ad esempio, “prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno in ambito psicologico” e “psicoterapia” per quanto riguarda la legge 56/89 e il DPR 328 del 2001.
Le attività professionali dello psicologo sono ulteriormente specificate nella legge 170/03 allorché si delinea le competenze dell’iscritto alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi e, indirettamente, dello psicologo quinquennalista: anche in questo caso risulta necessario un lavoro di esplicitazione delle mansioni.
In altre parole, non basta parlare di “diagnosi”, ma necessita esplicitare in cosa consiste, come funziona, quali le modalità, gli strumenti ed i risultati. Bisogna togliere qualsiasi zona d’ombra dal punto di vista legislativo!
Successivamente, dovremmo analizzare tutte le attività dello psicologo, svolte in qualsiasi contesto, al fine di verificare quali possano essere comprese nelle definizione sopra espresse.
Ad esempio la valutazione (selezione e valutazione del potenziale) delle risorse umane nei contesti produttivi deve essere assimilata o meno alla diagnosi psicologica?
Il counseling può essere considerato una attività di sostegno, di psicoterapia o una prestazione effettuabile da qualsiasi figura che operi nel sociale?
Abbiamo scelto questi due esempi in quanto vi abbiamo scritto due articoli in cui, appunto, si evidenzia la totale mancanza di tutela da parte dell’Ordine:
– selezione del personale,
– counseling e scuole di psicoterapia.
Occorre inoltre valutare quali strumenti sul mercato siano di esclusiva pertinenza dello psicologo e ciò richiede un’attenta analisi degli stessi.
Ad oggi il caso forse più conosciuto è quello dei test psico-attitudinali nella selezione del personale, da cui è nata la sentenza Platè. Tuttavia ci sono molti altri campi, come l’orientamento, la scuola e l’azienda dove necessita fare chiarezza ed attribuzione di esclusiva professionale a diversi strumenti utilizzati.
Questo lavoro di definizione ed analisi, che l’Ordine DEVE assolutamente svolgere, pone le basi alla successiva fase di diffusione e divulgazione:
- informare l’opinione pubblica sulle normative statali in atto e sul rischio di incorrere in “esercizio abusivo della professione”;
- informare che potrebbe configurarsi un concorso del committente nella causazione dello stesso reato, oltre che nelle responsabilità per danni cagionati a terzi, nel caso in cui all’atto del conferimento dell’incarico il datore di lavoro non si accerti con diligenza del possesso dei requisiti minimi per l’esercizio della professione ovvero il numero di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- rimarcare ai colleghi che l’insegnamento di strumenti conoscitivi in ambito psicologico, effettuato da psicologi a non psicologi, è sanzionato, in via disciplinare, dall’art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- attivare uno spazio in cui le denunce di abusi possano essere accolte. Occorre ideare modalità che sappiano “proteggere” i colleghi considerando la difficoltà per molti psicologi di poter denunciare eventuali abusi a cui si trovano di fronte per eventuali ritorsioni nei loro confronti;
- attivare iniziative di natura legale, dotando l’Ordine di un più consistente staff di avvocati che si occupino della problematica, ma anche dotando i colleghi di maggiori conoscenze sui confini legali della professione.
Queste azioni di diffusione e divulgazione, viaggiano parallelamente a:
- un lavoro sulla Deontologia professionale. C’è da formare i colleghi sui temi della deontologia ed educarli all’adozione del Codice Deontologico, pianificando azioni rivolte già ai laureandi in psicologia, futuri colleghi. C’è da diffondere le buone pratiche e da monitorare e denunciare le condotte negative, spesso infatti i danni all’immagine della professione arrivano dai colleghi stessi;
- un’azione concertata di promozione della professione, vista al punto precedente. Tutela e promozione sono facce della stessa medaglia. Solo portandole avanti entrambe si possono ottenere sinergie e successi per la comunità professionale.