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Per il Ministero della Salute, l’ECM è il processo attraverso il quale il professionista si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Sistema Sanitario e del proprio sviluppo professionale.

Adesso, il CNOP chiede gli Psicologi/Psicoterapeuti liberi professionisti di fare quello che è stato finora obbligatorio per i dipendenti e/o convenzionati del SSN o della Sanità privata accreditata.

Come risaputo, il Codice Deontologico prevede l’obbligo di aggiornamento professionale, secondo quanto sancito dall’Art. 5: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (ecc.)”.

Noi Psicologi/Psicoterapeuti liberi professionisti ci aggiorniamo continuamente, altrimenti saremmo fuori dal libero mercato.

Perché in fondo, il “vero” obbligo deontologico è più quello di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite mediante la formazione (esperienze professionali, supervisione, ecc.) per offrire servizi di qualità.

Spendere parte delle proprie energie e del proprio tempo per l’aggiornamento non è già sufficiente? Pare, invece, che serva sborsare molti euro perché questo sia possibile.

Chi siede al tavolo del CNOP non ha pensato che gli Psicologi/Psicoterapeuti liberi professionisti potrebbero non essere interessati alle materie trattate in ambito ECM ai fini della propria competenza professionale.

Certo, se qualcuno ricordasse la proposta del precedente CNOP, la Formazione Continua in Psicologia sarebbe basata sul senso di responsabilità dei singoli “in scienza e coscienza ” e, sicuramente, più aderente alle diverse aree professionali.

Obbligo formativo: forma o sostanza?