Questo breve articolo esula un po’ dagli argomenti strettamente legati alla nostra professione. O forse no. Riguarda un modo, uno stile di gestire gli Ordini regionali e quindi le nostre principali istituzioni di rappresentanza della professione presso la società. Per cui alla fine riguarda tutti.
STRANI AVVISTAMENTI NEGLI ORDINI. Da qualche giorno mi giungono notizie strane dai consiglieri di Altrapsicologia negli Ordini regionali. Davvero singolari. A tratti sconcertanti. In un caso, pare che il regolamento interno non preveda che i consiglieri possano fare domande o proposte in modo ufficiale, con interrogazioni, interpellanze o mozioni. In un altro caso, che i consiglieri non possano proporre al consiglio degli argomenti da discutere, o che sia prerogativa solo di alcuni in base a nebulose appartenenze tribali. E poi problemi diffusi di fedeltà nella verbalizzazione, e addirittura insulti a colleghi presenti e assenti, nella più assoluta indifferenza degli astanti.
IMBARAZZANTE DEMOCRAZIA. Se fosse vera – non lo credo! – la metà delle cose che ho sentito, ci troveremmo di fronte ad un imbarazzante problema di democrazia, per la violazione di quelle banali regole che valgono in qualunque consesso, dalla riunione condominiale (Codice Civile 1138), agli Enti Locali (art. 43 e 44 del D.Lgs. 267/2000) al Parlamento (art. 71 e 72 della Costituzione).
COSTITUZIONE. La nostra Costituzione all’articolo 71 attribuisce l’iniziativa delle leggi a ciascun membro delle Camere:
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
CLUB PRIVATO. Perfino quando organizzo una cena a casa, io uso domandare a tutti se abbiano preferenze particolari in fatto di cibo:
Senti, ma la Teresa è ancora intollerante ai pomodori? semmai li faccio al forno, che dici? e Guido, lo gradirebbe quell’arrosto alla bresciana che ho fatto l’altra volta? per il dolce non vi preoccupate, c’è Maria che ha proposto la sua torta alle rose e ho pensato fosse una buona idea.
L’INTRAMONTABILE TRECCANI. Sulle interrogazioni, l’Enciclopedia Treccani così recita:
Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari costituiscono due tipici atti in cui si concretizza la funzione di controllo da parte del Parlamento. Va detto che, mentre l’interrogazione è un istituto previsto in tutti i più importanti ordinamenti costituzionali (ad esempio, art. 8 reg. Camera dei comuni Regno Unito; art. 138 reg. Assemblea nazionale Francia; artt. 74-75 reg. Senato Francia; art. 110-111 reg. Bundestag Germania; art. 128 reg. Camera; art. 145 reg. Senato), altrettanto non può dirsi dell’interpellanza (art. 105 ss. reg. Bundestag Germania; art. 136 reg. Camera; art. 154 reg. Senato), la quale è un istituto non previsto, ad esempio, nel Regno Unito o in Francia, malgrado si parlasse di un «diritto di interpello» sin dalla Costituzione francese del 1791.
MAL COMUNE. Vogliamo forse dimenticare gli Enti Locali, il nervo dell’Italia? dal paesino di montagna alla grande città, il D.Lgs. 267/2000 ci ricorda – casomai fosse necessario – che alcuni diritti dei singoli consiglieri sono praticamente scontati:
Articolo 43 – Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita’ dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita’ della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.Articolo 44 – Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA. Qualcuno potrebbe obiettare che Parlamento ed Enti Locali – oltre che il club privato di casa mia – non sono paragonabili al grande e meraviglioso mondo degli Ordini. E allora mi voglio rovinare: in materia di Ordini Professionali, quando io ho dei dubbi vado a curiosare dagli Avvocati, in particolare quelli di Roma. Non dico che quel che fanno loro sia perfetto, ma immagino che sia quantomeno ben allineato ai principi sacrosanti del Diritto. E rispetto alla presentazione di punti da discutere da parte di singoli consiglieri, l’Ordine degli Avvocati di Roma fuga ogni dubbio all’articolo 7 comma 2 del Regolamento:
(…) ciascun Consigliere dovrà segnalare al Consigliere Segretario l’argomento che intende far inserire all’ordine del giorno (…)
e in un vero eccesso di democrazia, all’articolo 8 comma 2:
I singoli argomenti sono trattati seguendo l’ordine di ricezione da parte del Consigliere Segretario come indicato nell’ordine del giorno redatto a cura del Presidente, salvo motivate eccezioni deliberate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
PRESIDENTE SENZA COMPLESSI. Voglio sottolineare quest’ultimo passaggio: a ogni consigliere è data la possibilità di presentare punti da discutere. Il Segretario li deve registrare. Il Presidente deve garantire che vengano discussi secondo l’ordine di presentazione. Che non è quello che s’inventa lui, ma quello di arrivo al Segretario. Siamo molto lontani dall’immagine di un Presidente-monarca che pensa avere potere di vita e di morte sulle iniziative dei consiglieri, come fossero querule di sudditi. Addirittura, se NON si vuol discutere un argomento, è l’assemblea a deciderlo e di sicuro non il Presidente.
NIENTE INSULTI. Trovo addirittura incredibile che lo stesso articolo 8 al comma 8 così reciti:
Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto, stando in piedi per rispetto dell’Istituzione ed utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell’adunanza.
Ma come? Nemmeno mezza parolaccia? un’alzatina di voce? eddai, e che divertimento c’è?
LE REGOLE UNIVERSALI. Immagino che certe regole di funzionamento degli organi collegiali siano da considerare apprese da chiunque abbia guadagnato la sufficienza in Diritto in prima superiore. A maggior ragione, questo vale per chi si candida per gli Ordini e ci regala la sventura di essere eletto. Per cui trovo più che singolare che si pensi di poterle rimodellare sul proprio personale sentire. Immagino siano sviste a cui si voglia rimediare presto, ecco.
Del resto, mi sentirei in imbarazzo nel dover ricordare di nuovo che il diritto a proporre, chiedere, sapere è di ciascun consigliere – fosse anche il più antipatico del mondo – perché quel consigliere rappresenta i colleghi.