Uno dei primissimi articoli che scrissi per AltraPsicologia, credo nel 2007, raccontava la storia esemplare di una sentenza di condanna di un counsellor che aveva rischiato di rovinare la vita ad un ragazzo di 15 anni. Con la complicità di uno psicologo, pure lui condannato. Ho perso quell’articolo, ma cerco di ricostruirne a memoria i tratti salienti.
Accadeva in Lombardia. Nello stesso studio, uno psicologo e un counsellor ricevevano abitualmente pazienti, anche scambiandoseli. Il counsellor era letteralmente quello della porta accanto allo psicologo, un quasi laureato in psicologia che intanto si era dato allegramente all’aiuto psichico.
Un giorno, lo psicologo aveva inviato al counsellor un adolescente che all’epoca dei primi colloqui aveva 12 anni, e rimase ‘in trattamento’ per circa tre anni.
Mi pare di ricordare che l’intento dell’invio al counsellor fosse proprio quello con cui oggi molti ciarlatani giustificano il proprio operato: che lo psicologo sarebbe figura troppo connotata sul disturbo mentale, addirittura sgradita a persone che non hanno formulato una domanda di terapia.
Dopo tre anni di ‘colloqui’ il padre aveva denunciato il counsellor e lo psicologo, perché il ragazzo non solo non era migliorato, ma stava sempre peggio.
Chiunque di noi di fronte ad alcuni segnali tenderebbe a non sottovalutarli: nel caso specifico, si trattava di una forte incertezza dell’identità di genere, accompagnata da profonda ed evidente sofferenza soggettiva e da una situazione familiare difficile. Insomma, tutti gli ingredienti che dovrebbero imporre ai ciarlatani di ogni ordine e grado di starne alla larga, e perfino ai professionisti la giusta attenzione.
In realtà dovrebbe bastare anche meno, per stare alla larga da quel genere di attività che hanno a che vedere con la salute e i problemi personali delle persone. Ma sappiamo che non sempre avviene.
Alla fine, il tribunale aveva condannato il counsellor per esercizio abusivo a sei mesi di reclusione, e lo psicologo a due mesi per favoreggiamento.
Sono pene troppo brevi, rispetto al danno provocato e potenziale: non vengono nemmeno scontate.
Ma anche con pene più alte, nessuno restituirà mai a quel ragazzo e alla sua famiglia i tre anni persi in termini di salute. Non di perdita economica, beninteso: i soldi si possono pure recuperare con una causa civile. Ma la salute nessuno la rimpiazza: anni di vita, di felicità persi. Anni in cui un giovane è stato a rischio di aggravarsi. A rischio di comportamenti davvero pericolosi, data l’età e la situazione manifesta.
Resta una sentenza esemplare, per un tema attualissimo: oggi più che mai l’abusivismo ciarlatanesco impera.
Incontriamo infatti una casistica di abusivi che pretendono di assumersi il trattamento professionale di questioni personali, familiari, in ogni caso legate al funzionamento della psiche, senza rispettare i due requisiti che tali attività richiedono.
Non basta infatti ritenersi soggettivamente capaci. Anche mia zia è bravissima con la gente, chi parla con lei sta spesso dice di star meglio. Ma anche chi si cura con il vino dice di star meglio.
Anche il prete della mia parrocchia ci sa fare. E c’è pure un muratore in pensione che vive nel mio condominio che saprebbe improvvisare ottimi ponti in cemento armato, anche senza progetto: ha costruito ponti per una vita.
Oltre ad essere ‘capaci’, per fare certe cose occorre anche essere abilitati, e con abilitazione garantita dallo Stato. La ragione è semplice: è lo Stato che deve proteggere il bene pubblico della salute.
Quindi, ben vengano le sacrosante abilità personali. Ben venga la libertà nella scelta delle cure. Ma resto convinto che per mettere un trapano in bocca alla gente, progettare ponti, occuparsi della psiche altrui, lo Stato – e non le associazioni private – si debba rendere garante presso tutti i cittadini del fatto che Tizio ha seguito un certo percorso formativo, mentre Caio no.
Gli Ordini professionali servono per garantire qualcosa ai cittadini. Questa è la loro principale funzione a livello giuridico. Che tale funzione oggi vada interpretata in senso estensivo, come interfaccia proattiva fra cittadini e categorie professionali, è assolutamente pacifico. Gli psicologi e le attività riguardanti la psiche non possono sottrarsi a questo tipo di garanzia.
La difesa del lavoro degli psicologi c’è, ma viene dopo.
Talune attività sono state sempre protette, riservate solo ad alcuni. Ma in virtù del valore del loro prodotto, e non certo per un capriccio.
“Gli uomini capaci di trasformare le pietre i metalli erano considerati quasi dei maghi. Il loro destino era spostarsi in continuazione, di villaggio in villaggio, per vendere la loro arte”.
[didascalia del Muse, museo di storia naturale di Trento]
La prima forma di specializzazione professionale: l’arte di forgiare metalli. Oggi sentiamo persone che si scandalizzano perché certe professioni hanno gli Ordini, ma questo modo di organizzare le attività specializzate risale alla notte dei tempi e segna la distinzione che deriva da un’arte che non tutti possiedono, che richiede un addestramento specifico e ha un proprio valore economico.
Oggi le nostre orecchie debbono pure subire un’altra balla colossale: che la Legge 4/2013 avrebbe riconosciuto questa o quell’altra professione.
‘Il counselling è riconosciuto’, si legge in molti siti in modo fraudolento. Ebbene, è falso: la Legge 4/2013, e vale la pena di leggersela QUI, non riconosce affatto specifiche professioni, semmai disegna un riconoscimento delle associazioni private fra persone che esercitano attività non riconosciute. Offre loro la possibilità della normazione UNI.
La Legge 4/2013 non ha riconosciuto per nome alcuna professione: ha semplicemente detto che chiunque può dichiarare di svolgere una certa professione (!), e se si vuole farlo seriamente si può – ma non si è obbligati – intraprendere in associazione un percorso che somiglia più ad una certificazione di qualità che ad un Esame di Stato.
Ecco, non serve ribadirlo: Altrapsicologia negli ordini perseguirà una logica di forte difesa della professione, affinché sia chiaro al cittadino che lo psicologo è formato, competente, riconosciuto dallo Stato. Lo stesso non si può dire delle varie imitazioni in circolazione.
mi piace molto la tue esposizione: chiara e precisa e assolutamente condivisibile se non fosse che le premesse implicite (a mio giudizio, sia chiaro) siano ingannevoli.
andando con ordine rispetto al tuo articolo. la sentenza di cui parli (se è vero il tuo ricordo) colpisce sull’esercizio abusivo che di fatto c’è non considera affatto l’esito della terapia. mettere insieme le due cose rischia di confondere lasciando pensare che i due temerari, e più in generale i couselor, abbiano o facciano danni. questo non è dimostrato; magari temuto, ma non dimostrato.
(un’interpretazione del caso può essere, vista la problematica, che il padre non voglia accettare l’omosessualità del figlio che, grazie anche al lavoro dei due, si faceva più evidente e forte, e, non potendo “ammazzare il figlio di botte, se la prende con i terapeuti… ma qui andiamo fuori tema).
Ricordo un caso di esercizio abusivo appartenente alla mia realtà locale. un uomo ottenne la condanna paradossalmente grazie alla testimonianza positiva dei pazienti che affermavano di essre guariti grazie alle sue cure.
una cosa è l’atorizzazione a fare terapia, l’altra e l’efficacia.
qesto ci porta a un secondo punto: che esitano gli ordini (sotto vari nomi) da tempo immemore non è garanzia di nulla. Si tratta di un falso principio etico, la tradizione, il si è sempre fatto così. mi devi dimostrare che è giusto e allora… magari si facesse sempre così.
gli ordini hanno una loro funzione che condivido ampiamente, tuttavia come prodotti umani e di questo mondo, sono imperfetti, e questo va riconosciuto.
una di queste imperfezioni è un secondo falso principio etico: il perchè lo dico io, l’autorità. dove sta scritto che gli unici ad essere in grado di mettrci le mani sulla psiche siano gli psicologi? possiamo dire gli unici autorizzati ma non gli unici capaci.
autorizzati dalla legge che delega alla categoria la capacità di giudizio in proposito. quindi chi autorizza chi? non si sa, l’importante è che se non sei psicologo non puoi toccare la psiche.
tutelare una professione e la salute pubblica sono quindi due cose ben diverse e, purtoppo (perchè sarebbe troppo semplice) a volte sono addirittura in contrasto.
Tutelare la salute pubblica è compito dello stato è non è certo compito facile, come ho detto, delegare ad un ordine tale compito comporta dei rischi. noi come professionisti in questione dobbiamo ricordarci sempre di non avere la verità in tasca e se impera il ciarlatanesimo, sarà anche un segno dei tempi, crollerà un regime e ne giungerà un altro e questa è una brutta notizia solo per chi cade.
la legge 4/2013 è imperfetta e pasticciata ma rispetta un principio di profonda responsabilizzazione e questo è un segnale in controtendenza assolutamente positivo, in un italia dove è sempre colpa dell’altro.
essa sostiene il principio dell’autocertificazione. Tu dichiari di essere capace di fare una certa cosa, benissimo falla ma se sbagli… la responsabilità e tua e paghi tu.
ripeto, gli ordini hanno una funzione molto importante ma non deve mai diventare assolutismo, come invece è. Già la Chiesa fece un tale sbaglio di ottusità non vale la pena di ripeterlo.
Intanto non è omosessualità: ho scritto ‘identità di genere’. Comunque: concordo che l’esercizio abusivo esiste al di là degli esiti, ma esiste come reato proprio perché si presume che da un cattivo metodo (ivi compresa l’abilitazione di chi esegue) non possano nascere buoni esiti, o quantomeno non siano sufficientemente garantiti.
Che in Italia, per quanto attiene alle professioni, siano gli Ordini a svolgere la funzione di controllo e vigilanza, è dovuto al fatto che gli Ordini non sono entità private, ma enti pubblici. Emanazioni dello Stato, quindi: che agiscono nel pieno diritto di rappresentare l’interesse della collettività.
Caro Federico, concordo in buona parte con quanto scrivi e partirei dalla fine:
1) Legge 4/2013: come tu dici la Legge 4 NON ha riconosciuto (nè autorizzato, nè regolamentato, etc.) alcuna professione. Questo è un dato fondamentale e rappresenta la forza stessa di tutto l’impianto della Legge, ovvero che per esercitare una professione è obsoleto che questa sia regolamentata dallo Stato attraverso una Legge ad hoc. Le professioni ed i professione devono – e sono – in grado di auto-organizzarsi attraverso tutta una serie di meccanismi (associazioni di categoria, norme tecniche UNI, attestazioni di competenza, etc.). Come associazione cerchiamo di fare, nei limiti del possibile, il massimo della divulgazione su questo.
2) Sentenza di condanna: è questa una delle sentenze che più giocano a favore dei counselor e del counseling esercitato da non-psicologi. I motivi sono semplici:
a) La Giudice Annamaria Gatto scrive nella sentenza che il counseling è altro rispetto a quello che faceva il sedicente counselor, e a tal proposito cita una definizione di counseling data da un’associazione professionale: dunque, in sostanza, la Giudice riconosce che esiste il counseling e che questo è qualcosa di diverso dall’intervento dello psicologo.
b) La situazione è veramente grottesca: siccome il quasi laureato in psicologia aveva fretta di cominciare a lavorare, pur non avendo quest’ultimo mai frequentato alcun corso di counseling, aveva deciso di auto-proclamarsi tale per aggirare la Legge. E il tutto con la connivenza dello psicologo suo collega (condannato anche lui come tu giustamente ricordi). Quindi, in sostanza, ha tentato di usare in maniera fraudolenta un titolo (counselor) per fare altro (psicologo).
La condanna dunque ci stava tutta.
Approfitto per farti i miei migliori auguri per l’imminente 2014.
Tommaso
Ecco, mi conforta: ricordavo bene il tenore della faccenda. Non ricordavo che quella sentenza riconoscesse implicitamente – come tu affermi – che il counsellor fosse un professionista. Pensa che io l’avevo intesa come una semplice questione di abuso di professione su un fatto sostanziale: prendo in cura uno per tre anni, in un contesto che suggerisce chiaramente che gli sto offrendo prestazioni di natura psicologica, riservate a chi è abilitato.
Non sono molto concorde con te quando affermi che la Legge 4/2013 ha sdoganato il principio che chiunque può esercitare una professione qualunque: espressamente vengono escluse le professioni già regolate con Ordine, il che significa che il legislatore non aveva affatto in obiettivo di smantellare il sistema ordinistico e le relative tutele per i cittadini. Semmai, di fronte al proliferare di varie attività professionali ai limiti di altre professioni (ex. tributaristi e commercialisti), ha inteso affermare il principio che chi svolge una professione non regolamentata da una legge specifica che istituisce gli ordini, può organizzarsi autonomamente e privatamente.
Che poi tale organizzazione rispecchi, nella forma, proprio quella da cui ci si voleva differenziare – il sistema ordinistico – per me fa parte dei misteri italiani.
Infine, buon anno pure a te!
Caro Federico, leggo spesso i tuoi articoli, che trovo sempre molto puntuali e interessanti. Credo però, in questo caso, che il problema centrale del racconto sia molto più esteso e complesso, e non riducibile a una classificazione dicotomica di appartenenza o meno a un percorso formativo.
Conosco una persona, in terapia da anni con un collega (psicologo psicoterapeuta), che, raccontando il tradimento del proprio partner, ha ricevuto una valutazione psicodiagnostica del suddetto compagno (che non era mai stato presente a nessuna seduta) di “abuso subìto nell’infanzia”. Non entro nei dettagli per ovvie ragioni di privacy, ma la valutazione fatta dal collega, in completa assenza del soggetto, e riportata a una paziente in situazione di disagio, era tanto imprecisa quanto dannosa.
Conosco un collega (psicologo psicoterapeuta) che ha accusato, nel corso di un intervento psicologico, una donna, vittima di stalking, di avere incoraggiato con il suo atteggiamento il “corteggiamento” dello stalker.
Ho ricevuto una formazione da un noto collega (psicologo psicoterapeuta) sull’assoluto e incontrovertibile passaggio, in tutti i pazienti con disturbo dello spettro autistico, allaschizofrenia in età adulta.
Ho letto di recente, su un forum di psicologia, una mail di un paziente deriso dal terapeuta (psicologo psicoterapeuta).
Sono solo alcuni dei casi in cui mi imbatto, attraverso i pazienti, gli amici, l’incontro con colleghi.
Se parliamo di tutela dell’utenza, allora la distinzione tra psicologo e non psicologo non è sufficiente a garantire la “non ciarlataneria” nel servizio.
Io stessa, se ripenso alla formazione che ho avuto in ambito universitario, so che non sarei stata in grado di fornire un buon servizio a un utente, se non avessi provveduto da sola a una formazione più adeguata in ambito post universitario. E non sempre mi sono imbattuta in formazioni adeguate, durante il mio curriculo di studi.
Non trovo quindi giusto trasmettere agli utenti una differenza qualitativa rispetto a professioni diverse dalla nostra: con gli strumenti in nostro possesso al momento, non è possibile garantire uno standard di qualità più elevato rispetto ad altre forme di relazioni d’aiuto.
Ti auguro un buon 2014.
Certo che l’appartenenza ad un ordine professionale non garantisce che il singolo professionista non sia un ciarlatano. Ma l’esistenza degli Ordini serve per due cose:
1) informare con chiarezza il cittadino che Tizio ha i titoli per esercitare una professione attraverso la verifica, effettuata dall’Ordine come ente pubblico, che abbia una formazione di base stabilita dalla legge;
2) esercitare la funzione deontologica verso i singoli professionisti che non seguano una condotta professionale adeguata, con la possibilità di comminare sanzioni che hanno a tutti gli effetti un valore pubblico, come una sentenza di tribunale.
I casi che tu citi sono tutti attinenti alla seconda categoria di funzioni dell’Ordine: quella deontologica. Anche la Legge 4/2013 prevede una sorta di funzione deontologica, ma essa non ha valore pubblico: mentre l’Ordine può inibire un proprio iscritto all’esercizio della professione per un certo periodo o anche per sempre, un’associazione privata di quelle della Legge 4/2013 non ha questo potere.
brava Emanuela:
citandoti:”con gli strumenti in nostro possesso al momento, non è possibile garantire uno standard di qualità più elevato rispetto ad altre forme di relazioni d’aiuto”.
l’ordine può garantire per i suoi ma non può pronunciarsi su altri. Per citare (a braccio) anche te, Federico, al massimo può informare il cittadino chi è autorizzato e ha i titoli per fare terapia e chi invece no; intervenire in caso di abusivismo e cattiva deontoliogia.
inoltre, come dici in un altro post:
si presume che da un cattivo metodo non possano nascere buoni esiti.
si tratta appunto di presunzione e questo è poco scientifico oltre che poco deontologico.
purtroppo trovare un equilibrio non è cosa semplice e, alla fine dobbiamo, credo, ammetere, che la via tracciata da ordini, e abilitazioni precluse, è, purtroppo per ora l’unica via reale, ma non quella ideale.
Dire: l’Ordine è la miglior soluzione (strumento) che abbiamo (ci possimo permettere) a disposizione per ora sia un approccio forse più onesto e responsabile oltre che più facilmente condivisibile.
Nessuno ha mai detto che gli Ordini sono il mondo ideale. Sono d’accordo con te: attualmente sono la via più praticabile. Appena ci saranno alternative valide, e di natura non soltanto privatistica, sarò il primo a sostenerle.
Il cuore della questione è sempre il “Cervello”! Anche in medicina non si oltrepassa il limite: c’è solo la morte! Così, si dice. Indubbiamente le scienze empiriche, quelle, per intenderci, che utilizzano prevalentemente formule, numeri, scale di riferimento, sembrano le più attendibili. Anche se a dire il vero, talvolta, si deve chinare il capo a fenomeni che sfuggono alle casistiche standard. L’eccezione conferma la regola: l’orizzonte del sapere va oltre l’invisibile agli occhi, ma ben oltre le nostre facoltà cognitive. Costruire una “realtà a tutto tondo”, impeccabile, incontrovertibile, sarebbe l’ideale: forse anche la fine. Occorre armarsi della consapevolezza che nessuna scienza è così perfetta da mettere tutti al sicuro, operatori compresi. Certo che un buon margine di successo ci vuole: lavorare con co-scienza e strumenti idonei. E’ il comune destino degli uomini che ci unisce: la Scienza ce lo insegna!