Non ci sono solo le tre Proposte di Legge sull’accesso alla Psicoterapia in Parlamento in questi giorni al centro della nostra attenzione, tra le quali spicca quella proposta e appoggiata da AltraPsicologia e scritta da Psicologi.
Colleghi non-psicoterapeuti che vi siete sentiti esclusi o avete sentito una incrinatura nella comunità professionale per via di questa nostra PdL presentata (lo ricordiamo) in concorrenza di altre due PdL e che comunque sarebbero state discusse, non adombratevi! AltraPsicologia ha occhi e orecchie sempre aperti e continua ad avere come prioritario l’interesse di tutti.
Ma voglio anche dirvi di darvi decisamente una svegliata.
Perché, vi domanderete…? È presto detto: i “clinici”, sia medici che psicologi, si stanno facendo rappresentare e stanno spingendo progetti di legge, e gli altri?! Cosa stanno facendo?
Ecco cosa una semplice ricerca sul sito del Senato inserendo “psicologi” ha prodotto: un interessante risultato e non poche scoperte in materia di proposte e disegni di legge in Parlamento che in misura minore o maggiore riguardano la nostra categoria.
Abbiamo più volte parlato dell’assenza o latitanza della nostra figura professionale nelle sedi istituzionali, sociali e lavorative… beh, a giudicare dal numero di PdL e DdL nelle quali siamo previsti, non si direbbe affatto che la politica (e dunque una rappresentanza sociale significativa) non “desideri” la nostra presenza, tutt’altro. Sembrerebbe piuttosto che siano gli stessi psicologi che si contorcano in una fatale crisi di rappresentanza riproponendo la loro solita delega in bianco ai soliti quattro sanitari e non abbiano ancora imparato ad interloquire a-u-t-o-n-o-m-a-m-e-n-t-e con le stanze della Politica.
Questa ricerca riguarda le PdL e DdL presentate di recente, ma non quelle del passato o quelle invece divenute legge.
Viene da pensare che i tempi siano diventati maturi per cambiare registro e soprattutto cambiare marcia ed intensificare la nostra azione di pressione ed influenza per perorare i nostri servizi alla popolazione, il nostro know-how, il nostro sapere, dimostrando a politici e amministrazioni che ci danno fiducia di poterla degnamente ripagare coi fatti.
Sarebbe il caso allora, preso atto della neutralità ed indifferenza dei nostri rappresentanti istituzionali della professione (considerate, cari colleghi, che costoro sono già troppo occupati a pensare di riconfermarsi alle prossime elezioni, tra due anni e mezzo per occuparsi delle nostre sorti), che i colleghi in grado di auto-organizzarsi in comitati spontanei e/o presso AltraPsicologia e, lontani dalle squallide beghe degli equilibri della vecchia politica professionale, si rappresentino a-u-t-o-n-o-m-a-m-e-n-t-e e per conto dei colleghi presso la politica nazionale e chiedano a gran voce di dare corso a queste iniziative.
Molti di questi progetti legislativi infatti giacciono da tempo nelle cantine del Parlamento e s’impolverano sempre più, altri non sono nemmeno stati assegnati o non hanno cominciato la fase preliminare, altri ancora sono solo alle fasi iniziali dell’iter.
Ed intanto, un forte russìo si ode provenire dalle stanze dei nostri Ordini:
ronf, rrronf, rrrrrronffff!
Sogni d’oro, cari colleghi sanitari, incardinati, poltronati, di ogni ordine e grado, che avete così a cuore la nostra professione, sogni d’oro.
Ma basta sparare sulla Croce Rossa ed entriamo nel dettaglio.
D’interesse primario ci appaiono in particolare le PdL/DDL (o gruppi di PdL/DDL) che riguardano rispettivamente la psicologia scolastica, la psicologia militare, lo psicologo nei contesti giuridici, la psicologia del lavoro, la mediazione familiare, ed altre aree ancora.
Area Psicologia scolastica
Due sono le PdL di grande interesse per la categoria e per tutta la popolazione che giacciono in Parlamento e presentate di recente e che pur assegnate non hanno ancora cominciato alcun iter. E questo nonostante il gran can-can dei media sul disagio minorile scolastico, bullismo, etc. Tutti organizzano task force, commissioni, ma nessuno fa la cosa più logica e semplice del mondo: istituire lo psicologo scolastico.
Le due leggi presentano alcune differenze seppure concordano sull’istituzione della figura. La PdL 1508 De Simone concepisce lo psicologo scolastico più come figura di sostegno individuale, mentre il DdL 612 Asciutti lo concepisce come figura al servizio dell’istituzione nel suo insieme. Entrambi i progetti prevedono una fase sperimentale triennale.
! C. 1508
On. Titti De Simone (RC-Sin. Eur.)
Istituzione dello psicologo scolastico per il sostegno alla formazione dei minori
28 luglio 2006: Presentato alla Camera
3 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
! S. 612
Sen. Franco Asciutti (FI)
Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica
12 giugno 2006: Presentato al Senato
18 luglio 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
C’è poi anche una PdL più specifica sull’integrazione scolastica di fasce svantaggiate che prevede nelle unità multidisciplinari anche lo psicologo in servizio presso le aziende sanitarie locali o in regime di convenzione con le medesime.
! C. 737
On. Katia Zanotti (Ulivo)
Norme per una migliore integrazione scolastica degli alunni minorati della vista, dell’ udito e psicofisici
16 maggio 2006: Presentato alla Camera
29 gennaio 2007: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Da segnalare anche (ma si tratta di una legge regionale) la Legge approvata nel 2004 per l’Istituzione del Servizio di Psicologia Sclastica della Regione Abruzzo
Area Psicologia del lavoro
Importantissimi ci sembrano i seguenti DdL che introducono principi e criteri che aprono nuove prospettive e nuovi ambiti di operatività delle competenze socio-lavorative e cliniche degli psicologi.
Il DDL S. 132 è uno dei pochi in esame in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale e con altri progetti similari S.405, S.471, S.584, S.657, S.939. Esso è molto chiaro nel suo art. 1, ed è molto preciso e coerente in tutto il suo articolato.
!S. 132
Sen. Maurizio Eufemi (UDC) e altri
Norme generali contro la violenza psicologica
3 maggio 2006: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione
Art. 1.
(Princìpi e finalità della legge)
1. Ai fini della presente legge è definito «violenza psicologica nell’ambiente di lavoro» ogni complesso d’atti, caratterizzati da ripetitività e durata di medio-lungo periodo, posti in essere da una o più persone nella loro qualità di lavoratori pubblici o privati, sopraordinati o sottordinati, contro altri lavoratori di livello rispettivamente inferiore o superiore e che comportano la sistematica non attribuzione d’incarichi adeguati o l’assegnazione di compiti squalificanti, la formulazione di continue critiche alle prestazioni od alle capacità professionali anche con atti di rilevanza esterna al luogo di lavoro, l’irrogazione di censure prive d’effettiva motivazione o con motivazione scarna e lacunosa, la compromissione dell’immagine professionale e personale sul luogo di lavoro ed altre conseguenze negative sul soggetto colpito. È parimenti definito «violenza psicologica nell’ambiente di lavoro» ogni comportamento di persona lavorativamente sopraordinata o sottordinata, che arbitrariamente ed ingiustificatamente nonché in assenza di fondate ragioni obiettive determini nei confronti di lavoratori singoli o di gruppi di lavoratori una lesione dei propri diritti esplicantesi in demansionamento professionale, attesa la sua idoneità a dar luogo ad una pluralità di pregiudizi incidenti sulla potenzialità economica nonché sull’intera vita professionale e di relazione degli interessati, con particolare riguardo alla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della loro personalità nel luogo di lavoro.
Il DDL 386 ci sembra ugualmente rilevante in quanto prevede l’opera di intervento e prevenzione su ogni attività del campo sanitario e sociosanitario che viene considerata usurante e a rischio di burn-out.
! S. 386
Sen. Rosario Giorgio Costa (FI)
Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla sindrome di burnout
18 maggio 2006: Presentato al Senato
9 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Art. 4.
(Prevenzione)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell’università e della ricerca, organizza corsi di formazione permanente mirati alla prevenzione del disagio degli operatori dei mestieri e delle professioni di aiuto, prevedendo attività di tirocinio per l’adeguamento e l’aggiornamento delle tecniche professionali teoriche e pratiche, partecipazione programmata a gruppi esperienziali per affrontare le problematiche delle diverse figure professionali, possibilità di alternare i periodi di lavoro con un anno sabbatico di formazione.
2. Il sostegno e la supervisione dell’attività professionale è svolta da esperti nel settore psicologico e da personale specializzato della medesima area professionale, garantendo il lavoro di rete e la collaborazione tra istituzione e professionisti dell’aiuto.
Area Psicologia Militare
Di questa PdL il sito della Camera non fornisce il testo
! C. 1655
On. Lionello Cosentino (Ulivo)
Istituzione del ruolo speciale degli psicologi dell’Amministrazione della difesa
18 settembre 2006: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Area Psicologia Giuridica
Questa è l’area decisamente più variegata e ricca di proposte che coinvolgono la nostra professione in prima linea, a dimostrazione che nelle società complesse i saperi psicologici, ponendosi sui confini tra le diverse esigenze e competenze sociali, risultano essere essenziali per la comprensione di moltissimi fenomeni.
Ma entriamo nello specifico:
Ci sono due PdL che introducono il nuovo principio di “molestia insistente”, la 1819 di Lussana, e la 1326 di Castelli, entrambe prevedono in ogni questura la presenza di uno psicologo che presti assistenza psicologica alle vittime di molestie e la creazione di un numero verde presso il Ministero di Giustizia con personale in possesso di adeguate competenze in ambito psicologico e giuridico
! C. 1819
On. Carolina Lussana (LNP)
Introduzione del delitto di molestia insistente
12 ottobre 2006: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione
! S. 1326
Sen. Roberto Castelli (LNP)
Introduzione del delitto di molestia insistente
15 febbraio 2007: Presentato al Senato
6 marzo 2007: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Ed ancora, nella legge 2315, Bongiorno, si chiede la presenza di uno psicologo o psichiatra infantile durante gli interrogatori:
! C. 2315
On. Giulia Bongiorno (AN) e altri
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale
2 marzo 2007: Presentato alla Camera
18 aprile 2007: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Al fine di superare le incongruenze normative, si propone l’introduzione della figura del consulente tecnico «esperto in psicologia o in psichiatria infantile», che deve garantire la necessaria protezione psicologica del bambino durante l’assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore. In altri termini, ogniqualvolta il minore deve essere sentito dall’autorità inquirente o dal difensore, l’ausilio del consulente rende meno traumatico il contatto del minore con la realtà giudiziaria e, al contempo, contribuisce a garantire maggiore attendibilità e genuinità alle dichiarazioni rese.
Art.5
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».
Nel DdL 683 Castelli, si introduce la figura del giudice onorario che può essere, tra gli altri, uno psicologo.
! S. 683
Sen. Roberto Castelli (LNP)
Delega al Governo per l’ istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori
27 giugno 2006: Presentato al Senato
24 luglio 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Art. 8.
1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui all’articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l’età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio di almeno un anno, presso le istituende sezioni specializzate.
2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia penale compone il collegio e partecipa alla camera di consiglio.
Area Violenza sessuale
Abbiamo contato 16 DDL concorrenti sulla violenza sessuale:
C. 950 C. 1249 C. 1256 C. 1374 C. 1595 C. 1623 C. 1639 C. 1819 C. 1823 C. 1901 C. 2033 C. 2066 C. 2101 C. 2169 C. 2385 C. 212
Prendiamo a caso, l’ultima presentata, la 1249 BIANCHI ed altri che recita:
Art. 2.
(Istituzione di pool sui reati di violenza sessuale, presso le procure della Repubblica, istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure e potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».
2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.
Nei successivi tre DdL aventi medesime finalità, sostegno e la tutela delle vittime dei reati, l’ assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati, pur prevedendo per esse il sostegno psicologico assieme ad altri sostegni, non sono previsti negli articolati misure coerenti con tali enunciati, tranne la convocazione di un rappresentante dell’Ordine degli Psicologi all’interno di un comitato tra le cui finalità però non è, neanche qui, previsto sostegno psicologico.
? C. 520
On. Francesco Tolotti (Ulivo) e altri
Legge quadro per l’ assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati
8 maggio 2006: Presentato alla Camera
25 luglio 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
? S. 112
Sen. Walter Vitali (Ulivo) e altri
Legge quadro per l’ assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati
29 aprile 2006: Presentato al Senato
7 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
? C. 30
On. Marco Boato (Misto, Verdi)
Legge quadro per l’ assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati
28 aprile 2006: Presentato alla Camera
19 settembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Area Mediazione familiare
Questa è invece una modifica della legge 898 sullo scioglimento del matrimonio dove lo psicologo può essere chiamato (con altre figure) nell’accertamento delle condizioni di scioglimento.
!S. 1174
Sen. Olimpia Vano (RC-SE) e altri
Modifica alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di abbreviazione dei tempi di concessione dello scioglimento del matrimonio
16 novembre 2006: Presentato al Senato
12 dicembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Art. 1.
1. All’articolo 3, primo comma, numero 2), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 322 del codice di procedura civile, ed in tale sede il giudice di pace ha accertato l’esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che costituisce condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell’ambito del procedimento di cui al citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell’opera di un ausiliare scelto nell’ambito di professionisti fra psicologi, medici, avvocati, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare;».
Altri progetti di Legge che ci riguardano
!S. 753
Sen. Massimo Polledri (LNP)
Nuova disciplina dei consultori familiari
5 luglio 2006: Presentato al Senato
20 settembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
!C. 83
On. Luca Volonte’ (UDC (CCD-CDU))
Disciplina dei consultori familiari
28 aprile 2006: Presentato alla Camera
6 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
!S. 440
Sen. Piergiorgio Massidda (FI) e altri
Norme in favore dei pazienti incontinenti e stomizzati
19 maggio 2006: Presentato al Senato
27 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
!C. 1099
On. Cesare Campa (FI)
Nuove disposizioni concernenti il personale del Corpo di polizia penitenziaria
13 giugno 2006: Presentato alla Camera
9 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Progetti di Legge che ci penalizzano
Abbiamo trovato queste due PdL sulla pet-therapy che ci penalizzano, settore questo nel quale gli psicologi sono da sempre in primissima linea.
Nella S. 760 TomassiniNorme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo del cavallo lo psicologo è si previsto nell’organico, ma non in funzioni dirigenziali.
Nella C. 240 Zanella Norme per l’ utilizzo degli animali a fini terapeutici e nei trattamenti di sostegno psicologico è prevista la presenza in organico di un “medico psicologo” ma non di uno psicologo !
Progetti di Legge“preoccupanti”
Citiamo infine, a mò di esempio, altre PdL che dovrebbero, a nostro parere, sollevare preoccupazioni e quesiti…
C. 614
On. Erminia Mazzoni (UDC (CCD-CDU))
Disciplina della professione di antropologo esistenziale e istituzione del relativo albo
10 maggio 2006: Presentato alla Camera
3 luglio 2006: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
C. 2582
On. Sandra Cioffi (Pop-Udeur) e altri
Istituzione della professione di mediatore familiare
3 maggio 2007: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Per concludere, ci domandiamo come mai un manipolo di avventurieri (definizione AUPI di AltraPsicologia, dicembre 2005), sia in grado di presentarsi al cospetto del Parlamento con una PdL propria, e in quasi 20 anni di governo-occupazione della professione da parte dell’AUPI nessuno sia riuscito a far passare una sola di queste PdL o DDL. Una sola risposta: non gliene frega granché!
A noi invece non ci sembra operazione impossibile contattare i capo-gruppi parlamentari di Camera e Senato, i ministri competenti (Salute, Giustizia, Famiglia, Solidarietà Sociale, etc.), far sapere loro del nostro vivo interesse per alcuni progetti legislativi, provare a convocarli in un grande convegno sui temi a noi cari, chiedere loro un impegno più sostanziale per mandare avanti i nostri servizi per la collettività, etc.
Si ma ci vuole per il politico-professionale-medio (molto “medio”) della nostra categoria uno sforzo di fantasia e di energia che non ci sentiamo assolutamente di poter chiedere.
Proviamo a pensarci noi, va.