“La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale”
I professionisti che lavorino in libera professione, senza alcun contratto con gli Enti di cui sopra, non sono quindi tenuti all’obbligo dei crediti formativi.
Lo stesso TAR del Lazio, nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004, definisce che:
“L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento. Viceversa, per i professionisti che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo“.
La confusione in materia è provocata dalla diffusione di pubblicità di eventi E.C.M. che, in modo esplicito oppure implicito, lascerebbero comunque intendere che per gli Psicologi Liberi professionisti sarebbe già vigente l’obbligo di conseguimento di crediti formativi annuali secondo le quantità, i modi ed i tempi stabiliti dal “Programma E.C.M.” del Ministero della Salute.
Tali voci avrebbero preso l’avvio da un Comunicato, presente sul Sito Web del medesimo Ministero all’indirizzo web http://www.ministerosalute.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=prof, che testualmente afferma, tra l’altro, quanto segue:
“Si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori sanitari”. La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea. La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che “l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica” In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità” e, al riguardo, afferma che “elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie”.
Occorre tuttavia precisare, al riguardo, che in un’altra pagina dello stesso sito Web del Ministero della Salute, all’indirizzo http://www.ministerosalute.it/professioni/sezProfessioni.jsp?label=ps, le “professioni sanitarie” vengono esattamente specificate, e tra esse non figura quella dello Psicologo.
Afferma infatti testualmente il Ministero al riguardo:
“Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale. Esistono attualmente: Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordini provinciali dei veterinari, Ordini provinciali dei farmacisti, Collegi provinciali delle ostetriche, collegi provinciali degli infermieri professionali (IPASVI) e Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM)”.
Ulteriori conferme del fatto che quella dello Psicologo non è, secondo l’attuale normativa, una “professione sanitaria” si possono trovare, sempre sul Sito Web del Ministero della salute, all’indirizzo web http://www.ministerosalute.it/professioni/sezProfessioni.jsp?id=110&label=ps
Pertanto, alla data odierna e sino all’approvazione di nuove disposizioni in materia, gli Psicologi Liberi professionisti che non hanno alcun rapporto di convenzione né diretto né indiretto con strutture del Servizio Sanitario pubbliche o private convenzionate non sono obbligati ad osservare il Programma E.C.M. del Ministero della Salute.
E’ comunque evidente che i crediti formativi accumulati non incidono in alcun modo con l’iscrizione all’Albo degli Psicologi o all’elenco degli Psicoterapeuti.
Tuttavia, si desidera ricordare come l’intera situazione riguardante i criteri formativi sia piuttosto confusa e di non sempre facile applicazione (l’intera procedura e i documenti necessari sono visionabili sul sito:www.ministerosalute.it alla sezione ECM) . Infatti, l’attribuzione di crediti ad un evento comprende un iter lungo, burocratico e farraginoso(http://www.ministerosalute.it/ecm/organizzatori/organizzatori.jsp?sez=acc) e rischia spesso di non giungere all’esito sperato (l’attribuzione di punti) dopo diversi mesi di attesa a causa di piccoli errori di forma, più che di sostanza. Di conseguenza, i professionisti partecipano il più delle volte ad eventi, pagandoli anche a caro prezzo, senza sapere se, alla fine, essi riceveranno i crediti e quanti ne saranno attribuiti, rendendo in questo modo piuttosto complessa anche l’organizzazione del professionista il quale, per tutelarsi e assicurarsi di rientrare nei limiti richiesti, dovrebbe iscriversi a numerosi eventi in soprannumero rispetto al necessario.
Il culmine del paradosso risiede poi nella mancanza di un registro ufficiale dei punti accumulati da ciascuno, così che nessuno ancora sa con che modalità, su quali basi e da parte di chi potrebbero avvenire i controlli, né quali sarebbero le reali ricadute in caso di non adeguamento alle norme.
Preme inoltre ricordare che, a tutt’oggi, uno strumento formativo fondamentale come la supervisione non rientra fra gli “eventi” accreditabili, a meno che non si organizzi un evento formativo con le caratteristiche e le modalità sopra esposte e che abbia come oggetto la supervisione di casi clinici. E’ evidente come la modalità con cui la maggior parte degli psicologi accedono alla supervisione sia notevolmente diversa da quella necessaria per “trasformarla” in un evento formativo e farla rientrare nel programma ECM.
Nella formazione continua di uno psicologo e psicoterapeuta, le ore di supervisione sono fondamentali per delineare l’apprendimento ed il profilo di competenze del professionista. Le procedure ECM escludono dunque, secondo la nostra valutazione, le parti esperenziali più qualificanti della nostra formazione.
Sarebbe dunque opportuno integrare specificatamente queste modalità formative o meglio prevedere una proceduralità ECM scorporata per le discipline della psicologia/psicoterapia.