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Sulla questione della psicologia scolastica vorrei offrire il punto di vista del giurista. Svolgo infatti la professione di Avvocato dello Stato, fra le cui funzioni rientra la consulenza giuridica alle istituzioni scolastiche statali. Opero in un distretto molto “popoloso” di scuole statali (sono oltre 700). Da anni mi occupo di formazione per i dirigenti scolastici a livello nazionale, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione e della sua Agenzia di formazione (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).

Le questioni che i dirigenti scolastici pongono attengono sempre più spesso alle relazioni scuola-genitori ed alle molte implicazioni giuridiche di tali relazioni: fra queste rientra la corretta gestione di iniziative di ascolto e di consulenza coinvolgenti gli alunni,  nella misura in pongono problemi circa l’espressione del consenso dei genitori alla fruizione di esse da parte degli studenti minorenni, circa la ricaduta “privacy” di tali iniziative, circa la divisione delle competenze fra i docenti e gli altri consulenti esterni chiamati ad operare all’interno della scuola.

Tralasciando la questione dell’esercizio abusivo della professione (di rilievo penale, ex art 348 c.p.), penso che occorra comunque prendere atto che nella professione psicologica è più difficile – almeno nella percezione comune, non tecnica – tracciare il confine tra le attività che rientrano nella definizione dell’art. 1 della Legge n. 56/89 e che per ciò sono riservate allo psicologo e quelle che non lo sono. L’ascolto e la funzione di aiuto alla persona sono elementi necessari della professione dello psicologo ma non sono certamente caratterizzanti, dal momento che sono presenti istituzionalmente in molte altre professioni (ad es. in quella di avvocato) ed anche nella professione del docente. L’affollamento di professioni e professionisti che insiste sulla medesima relazione (principalmente quella tra scuola ed alunni e tra scuola e genitori) con la medesima finalità (il complessivo benessere dell’alunno) rende particolarmente difficile per il dirigente scolastico la distinzione fra scopi e ruoli rispettivi, in un contesto nel quale spesso i docenti esprimono una naturale resistenza all’accettazione dell’intervento psicologico, dichiarato come tale, per la paura di un’eccessiva “medicalizzazione” della relazione con lo studente.

D’altro canto, le scuole sono sempre più costrette in ogni ambito della loro azione a prendere decisioni rapide  (a partire dal D.P.R. n.  275/1999 si è riversata sulla scuola statale, ad organico invariato, una quantità incredibile di funzioni amministrative in precedenza svolte dai Provveditorati agli studi): non è funzionale per loro distinguere le azioni soltanto in base agli strumenti utilizzabili o utilizzati dal consulente esterno, in modo da riservare agli psicologi gli interventi che comportano l’uso di strumenti di tipo psicologico, appunto.

Le scuole tuttavia hanno due esigenze, che corrispondono ad altrettanti doveri giuridici di comportamento. E sono molti, a mio parere, i dirigenti scolastici che ne sono consapevoli. Da un lato c’è un’esigenza di trasparenza interna, sul piano organizzativo: essa impone chiarezza nella definizione dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità – e dei reciproci confini – delle persone che operano nella scuola, siano esse dipendenti, siano collaboratori esterni. Ciò significa chiarezza già nel contratto di conferimento dell’incarico al collaboratore esterno e nettezza nella gestione del coordinamento di questo con il personale della scuola o con altri collaboratori esterni. Dall’altro lato, c’è un’esigenza di trasparenza esterna, sul piano della relazione scuola-famiglia: essa impone la necessità di informare i genitori e gli alunni (questi soprattutto nella scuola superiore) circa la propria azione, sia quella didattica, sia quella ad essa strumentale, alla quale appartengono  le mille iniziative di aiuto, sostegno e supporto agli alunni, ma anche ai genitori ed ai docenti. La legge prevede due “documenti” aventi lo scopo di “contenere“ e diffondere tali informazioni: si tratta della Carta dei servizi scolastici  (art 11, D.Lgs. n. 286/1999 e D.P.C.M. 7 giugno 1995, da intendersi ancora in vigore per effetto della previsione contenuta nell’ultimo comma del predetto art. 11) e del POF cioè il Piano dell’offerta formativa (art. 3 D.P.R. n. 275/1999), i quali nell’insieme devono dare conto alle famiglie ed alla collettività delle iniziative di tipo didattico, ovviamente, ma anche educative ed in generale di servizio che la scuola si determina ad offrire. Il fatto che la scuola pubblica possa discrezionalmente e unilateralmente decidere il contenuto e le modalità di erogazione del servizio scolastico, prescindendo dal consenso dei genitori (da ultimo. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 05/02/2008 n. 2656), non significa negare il diritto di questi ad una informazione chiara, precisa e comprensibile delle iniziative programmate dalla scuola, delle loro finalità e natura, dei professionisti coinvolti e della tipologia di strumenti potenzialmente utilizzabili.

La questione del ruolo e delle funzioni dello psicologo a scuola può allora essere aiutata, a legislazione invariata, dalla tipizzazione degli interventi che le istituzioni scolastiche sono solite attivare. Esemplificando, le scuole primarie si occupano prevalentemente di disturbi specifici di apprendimento (DSA); le scuole superiori di disagi adolescenziali, dipendenza da droghe, alcool, ecc. attraverso l’attivazione dei Centri di informazione e consulenza (CIC) di cui all’art. 106 del D.P.R. 309/1990. Tutte si occupano di prevenzione del bullismo. Tutte dovrebbero occuparsi degli aspetti psico-relazionali dell’organizzazione del lavoro (a cominciare dalla rilevazione dei rischi psico-sociali) imposta dalla corretta applicazione del D.Lgs. n. 626/1994. Sarebbe allora utile individuare delle tipologie ricorrenti di intervento per ordine di scuola, aiutando le stesse ad “utilizzare” -necessariamente in tali ambiti tipizzati – uno psicologo, con esclusione per la parte di stretta competenza professionale di altre professioni, ivi inclusa quella docente.

Ciò non significherebbe certo escludere i docenti dalla relazione con lo studente o con la sua famiglia, ma riporterebbe l’attività di questi nell’alveo di quella professione, creando con essa opportune sinergie professionali ed evitando possibili sconfinamenti reciproci.

Il tutto sul presupposto che in tali interventi l’attività di sostegno alla persona che ne costituisce la premessa si qualificherà come psicologica,  essendo diretta alla predisposizione e gestione di percorsi di prevenzione o di recupero da situazioni di disagio ed intrecciandosi inesorabilmente con la descrizione e la valutazione di personalità così da sfociare quindi in una diagnosi psicologica.

L’uso deciso dell’aggettivo “psicologico” sin dalla fase di ideazione degli interventi in questione, inoltre, aiuta ad evitare ambiguità a cascata circa la natura dell’intervento.

La chiarezza dei destinatari degli interventi (personale, genitori, alunni) e la chiara declinazione dei reciproci obblighi e responsabilità nel testo contrattuale tra scuola e professionista psicologo è inoltre idonea ad “aiutare” l’applicazione di doveri anche deontologici quali quelli derivanti dall’obbligo per lo psicologo di chiarire la natura e la finalità dell’intervento al destinatario della prestazione ogniqualvolta questo sia diverso dal committente e di acquisire il consenso dei genitori in caso di destinatario della prestazione minorenne.

Il tutto, attraverso linee di azione che aiutino anche alla corretta gestione in termini privacy degli interventi, tenendo conto che, se da un lato la natura pubblica delle istituzioni scolastiche esonera le stesse dalla richiesta del consenso (al trattamento dei dati personali) da parte di studenti e genitori (art 18 ss D.Lgs. 196/2003), dall’altro lato l’appartenenza della professione psicologica alle professioni sanitarie impone allo psicologo di richiedere ed ottenere il consenso informato degli interessati anche ai fini prvacy (art 75 ss D.Lgs. 196 e art 31 del Codice deontologico).

Si potrebbe poi fare di più: entrando maggiormente nei dettagli del tipo di intervento, si aiuterebbero le scuole a scegliere tra le varie professionalità psicologiche quella più adatta all’intervento stesso (aiutandole a distinguere ad esempio la specificità della competenza dello psicologo dell’età evolutiva da quella dello psicologo del lavoro).  Sarebbe una linea di azione che andrebbe a vantaggio della categoria, ma soprattutto dei destinatari degli interventi.

Infine, persino la nota autoreferenzialità del contesto scolastico può divenire una risorsa: vista in positivo, questa auroreferenzialità aiuta la circolazione interna delle informazioni e delle medesime “buone pratiche”.

Un esempio di circolazione fattiva in questo senso è la piattaforma di formazione in servizio rivolta ai Dirigenti scolastici (www. Indire.it – area Formazione per dirigenti scolastici  “Gestire la scuola” e a breve area “”FORdirigenti”). Una collaborazione stretta tra organismi a rilevanza pubblica, strutture centrali e periferiche della scuola e Ordine professionale, potrebbe innescare un gioco a somma maggiore di zero per tutti gli attori. Forse più e meglio di qualche sporadico intervento normativo. E comunque nella sua attesa.

 Avv. Laura Paolucci