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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la legge n. 81 del 22 maggio “Tutela del lavoro autonomo”.

Per quanto riguarda gli psicologi, ci sono tre tipi di novità riguardanti:

  • La deducibilità delle spese di formazione
  • Il rapporto con la P.A.
  • Ordini ed Enti di Previdenza

Alcune di queste novità saranno operative già per il 2017, per altre si dovranno attendere i decreti attuativi entro 12 mesi per capire appieno la ricaduta operativa del disegno di legge.

a) DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE

A partire dal 2017, con effetto nella dichiarazione redditi 2018:

  • Saranno interamente deducibili le spese di vitto e alloggio che il professionista sostiene in un incarico, a patto di descrivere analiticamente queste spese nella fattura al proprio cliente (Art. 8 “Disposizioni sociali e fiscali”)
  • Saranno interamente deducibili, entro il limite di 10mila euro l’anno, le spese per corsi di formazione e master e per la scuola di specializzazione.
    Saranno deducibili anche le spese di partecipazione per i convegni, comprese le spese di vitto e alloggio. (Art. 9 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”)
  • Saranno interamente deducibili, entro il limite di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. (Art. 9 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”)
  • Saranno interamente deducibili le spese sostenute per la garanzia contro il mancato pagamento di lavoro autonomo fornita da forme assicurative e di solidarietà. (Art. 9 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”)

b) RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • Le Pubbliche Amministrazioni potranno delegare l’esercizio di alcune proprie attività ai liberi professionisti iscritti agli albi, fatti salvi i principi di terzietà, tutela dei dati personali e conflitto di interessi (Art. 5 “Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate”)
  • Si equipareranno i liberi professionisti agli imprenditori, favorendo così l’accesso alla partecipazione agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi o incarichi professionali.

A tale fine i professionisti potranno avere la possibilità di:

  1. di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare a reti di imprese in forma di reti miste;
  2. di costituire consorzi stabili professisonali;
  3. di costituire associazioni temporanee professionali.

(Art. 12 “Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati”)

Per quanto riguarda queste novità, bisogna aspettare l’emanazione dei decreti attuativi entro i prossimi 12 mesi.

c) ORDINI ED ENTI DI PREVIDENZA

  • All’interno dei centri per l’impiego dovranno aprirsi sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con Ordini professionali e Associazioni, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta.
    Questi sportelli dovranno inoltre fornire le informazioni per l’avvio dell’attività autonoma e le eventuali opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. (Art. 10 “Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione”)
  • Il Governo potrà consentire agli enti di previdenza (ENPAP nel nostro caso) di ampliare le forme di assistenza a prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, dedicate soprattutto agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione di reddito per cause indipendenti dalla propria volontà o che siano colpiti da patologie gravi. (Art. 6 “Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordine o collegi”).

Anche su questi punti si dovranno attendere i decreti attuativi entro i prossimi 12 mesi.

Intanto, per quanto riguarda l’assistenza agli psicologi nei momenti di grave difficoltà, è opportuno ricordare che in ENPAP esiste già una forma di assistenza dedicata a chi sta affrontando un periodo di particolare ed eccezionale gravità: è l’Assistenza Stato di Bisogno, che prevede un sostegno economico fino a 10mila euro (tutte le info qui ).

E’ poi di questi giorni un’altra novità per le libere professioniste: il BONUS MAMMA sarà accessibile anche alle psicologhe iscritte ENPAP. Tutte le informazioni e i riferimenti in questo articolo di Federico Zanon.