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20 Novembre 2025A fine ottobre l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha sottoscritto un documento intitolato “Linee guida per CTU e indagini psico-sociali nei procedimenti con allegazioni di violenza”. Un atto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto promuovere buone pratiche nei casi giudiziari più complessi, ma che nella sua forma attuale solleva criticità sul piano metodologico e scientifico.
I molti difetti del documento.
Sul piano metodologico, il problema si vede già dall’intestazione: una serie di soggetti locali firmatari, come i due tribunali di Bergamo e Brescia, l’AST e l’ASST di Bergamo, l’Università di Bergamo, l’Ordine Avvocati di Bergamo, la città di Seriate (BG) e il Centro Aiuto Donna. Un processo frammentato e privo di un reale coordinamento regionale in cui gli unici organismi regionali sono l’Ordine degli Psicologi e quello degli Assistenti Sociali.
Ci si chiede a chi siano rivolte queste Linee Guida. L’impressione è che sia l’ennesimo documento di valenza del tutto locale che viene impropriamente chiamato ‘Linea Guida’ (termine che ha ben altro significato).
Ma anche sul metodo interno dell’Ordine Psicologi Lombardia c’è molto da dire.
Come riporta la news sul sito di OPL, l’unico consigliere coinvolto è stata Silvana Radaelli, consigliera triennalista e coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Violenza contro le donne”. Di certo non sono mai state deliberate in Consiglio. E questo è il solito metodo illegittimo e solipsistico di prendere decisioni. L’adesione a un documento così rilevante avrebbe richiesto una discussione consiliare e beneficiato del parere di colleghi esperti, (come la coordinatrice dell’Ufficio Istruttorio Valeria La Via, ad esempio).
Andrebbe ricordato che i gruppi di lavoro hanno funzione istruttoria, non deliberativa, e che la rappresentanza dell’Ordine spetta al Consiglio, chiamato a garantire confronto e legittimazione democratica. Invece, per un “impulso narcisistico”, ci troviamo di fronte a linee guida che linee guida non sono.
Anche la struttura e la consistenza scientifica del documento è criticabile.
Una vera linea guida è un documento tecnico-scientifico che accompagna le pratiche professionali attraverso raccomandazioni di cui è specificata la forza in base alle evidenze scientifiche e alle prassi professionali. Qui manca totalmente una struttura per raccomandazioni graduate in base alla forza, vi sono solo una serie di prescrizioni apodittiche e soprattutto manca totalmente una bibliografia scientifica.
Il linguaggio prescrittivo (“si deve”, “è obbligatorio”) snatura la funzione orientativa, riducendo la libertà metodologica dello psicologo e confondendo le buone pratiche con regole di diritto. Segno di un coinvolgimento marginale e secondario del nostro Ordine e di una scarsa consapevolezza delle specificità del lavoro forense.
Sul piano sostanziale, il documento attribuisce al CTU compiti non compatibili con il mandato tecnico peritale, come accertare fatti, raccogliere documentazione o inviare le parti a centri antiviolenza in modo del tutto inconferente rispetto al mandato di valutazione e con il rischio di mescolare ruoli e funzioni, collocando lo psicologo in un ruolo istruttorio e giudicante che spetta al magistrato. Una deriva pericolosa, che altera il contraddittorio e confonde l’accertamento probatorio con la valutazione.
Si parla poi di “allegazioni di violenza emergenti dal fascicolo di causa”, ignorando che le allegazioni sono solo elementi e non fatti, i quali sono da accertare in sede giudiziaria da parte del giudice.
A pagina 11, ad esempio, si prevede che la valutazione diagnostica nei casi con “allegazioni o elementi indicativi di violenza” debba essere orientata a “misurare i fatti di violenza nella potenza dei loro effetti”. Un approccio che presuppone l’esistenza dei fatti prima ancora che siano accertati, in evidente contrasto con i principi del contraddittorio.
A pagina 12 si inserisce il riferimento a strumenti diagnostici (CTS2, PASNP, PAPS, ISA-P, PMWI ecc.) presentati come “test di valutazione per la presenza di violenza domestica”. Si tratta, nel migliore dei casi, di rating scale autosomministrate o checklist, la cui attendibilità in contesti forensi è limitata e non possono essere classificati come strumenti in grado di accertare i fatti.
Ancora più grave il passaggio (pag. 14) che invita a “determinare se e quanto il minore sia stato colpito da eventi traumatici connessi ad abusi o violenze domestiche”, anticipando l’accertamento dei fatti: un approccio clinicamente scorretto e giuridicamente improprio.
In sintesi, un documento privo di rigore scientifico e di coerenza deontologica, che rischia di confondere ruoli, metodi e responsabilità, compromettendo la credibilità della professione.
Conclusione
Da un Ordine professionale come quello degli psicologi della Lombardia, fra i maggiori in Italia e ricco di figure di rilievo nel settore forense, ci si aspetterebbe la capacità di intervenire in modo critico, costruttivo e scientificamente informato nella redazione di documenti che poi finiscono per vincolare il lavoro dei professionisti.
Ancora di più servirebbe attenzione quando i documenti finiscono per intervenire significativamente nella vita delle persone, in ambiti delicatissimi quali la giustizia, la violenza familiare, i minori, la libertà personale e di cura.
Il ruolo istituzionale dell’Ordine è quello di guidare i colleghi nella pratica quotidiana, offrendo formazione, strumenti condivisi e un riferimento scientifico e politico solido.
Qui ormai il danno è fatto. L’ennesima dimostrazione di come una gestione solipsistica e pavida rispetto al confronto non porta a nulla di buono. Sarebbe opportuno rivedere l’adesione a queste “linee guida”, aprendo un vero percorso consensuale e scientificamente fondato.
A Milano si dice “piutost che nient, l’è mei piutost”, ma lasciatemi dire che dall’Ordine più grande d’Italia mi aspetto molto di più.

