Nella vita quotidiana di ogni professionista c’è un tema ricorrente: l’abuso di professione. Ai non addetti ai lavori può sembrare un chiodo fisso ma tra i colleghi è la normalità. Incontri il collega per strada e ti trovi a parlare nel 90 % dei casi dello Pseudopsicocoso di turno che ha proposto quel tale progetto ricoprendo un ruolo che toccherebbe di diritto allo psicologo o nelle giornate più terrificanti ti trovi a parlare proprio di un tuo collega impegnato a collaborare con lo Pseudopsicocoso o che forma in materia psicologica lo Pseudopsicocoso in corsi pseudo abilitanti per Pseudopsicocosi.
E un’ansia ti assale… perché sì, ammettiamolo, nemmeno noi siamo immuni… e la domanda sorge spontanea “Che fare?!?”.
Innanzi tutto bisogna comprendere da dove stiamo partendo per capire dove possiamo arrivare, perché si sa quando impostiamo un navigatore la prima cosa che viene richiesta è la propria posizione non la meta!
È chiaro che stiamo parlando di Abuso di Professione, fantasma che ormai aleggia in ogni ambiente di lavoro, ma anche facile allucinazione dei più. Diciamocelo: siamo spesso preda di facili allarmismi.
Quindi la prima domanda da porci è la seguente: “siamo di fronte ad un vero abuso?”. Sappiamo quando si prefigura l’abuso professionale? La legge 56/89, che riguarda l’ ordinamento della professione psicologo, parla chiaro:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito (…)Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale (…)” .
Per quanto sia facile capire quando qualcuno sta commettendo un illecito è altrettanto facile “accendersi” e vedere abusi ovunque anche quando non ci sono, per cui la prima raccomandazione è essere certi e raccogliere prove di quanto si sostiene!
Per essere chiari, tutti coloro che senza titoli e oneri applicano a persone, gruppi, organismi sociali e comunità strumenti e tecniche proprie dello psicologo commettono un abuso di professione. Quando, al contrario, gli “addetti ai lavori” commettono abuso? Quando esercitano senza essere iscritti all’albo, perché il solo esame di stato non abilita, quando sono stati radiati o si sono cancellati mentre commettono violazione deontologica quando violano uno degli articoli del nostro codice deontologico.
Di conseguenza, per rispondere ad una domanda che spesso i colleghi ci fanno durante gli incontri, un collega che lavora gratis o quasi per strutture o nel privato non sta commettendo abuso o alcun tipo di violazione o illecito anche se lede pesantemente la nostra immagine professionale (se volete approfondire l’argomento leggete l’articolo della collega qui)
Una volta definiti questi primi step arriviamo al dunque! Che facciamo? Lamentarci di sicuro non è la scelta migliore e le strade da percorrere sono due. In caso si attesti una situazione di abuso professionale di sicuro la prima strada è quella della SEGNALAZIONE.
Segnalare è un nostro obbligo, lo dice lo stesso articolo 8 del codice deontologico, ma spesso è tanto acclamato quanto difficile da mettere in atto. Esistono diverse leggende metropolitane che aleggiano attorno alle segnalazioni e di sicuro molti timori reverenziali. Affinché si possa segnalare è importante fornire i propri dati e fornire prove che attestino l’abuso. Fornire i propri dati non comporta nulla, è un atto di responsabilità e maturità e non deve farci desistere poiché verrà comunque assicurato l’anonimato della fonte.
Il come segnalare e a chi segnalare spesso sono i punti più controversi perché il più delle volte non si sa quale iter seguire e a chi segnalare. Generalmente l’ente preposto a tale monitoraggio è l’ordine territoriale di competenza. Molti ordini mettono a disposizione sul proprio sito dei moduli da compilare on-line e anche una pagina dedicata. Sul sito del nostro ordine, l’Ordine Psicologi Abruzzo, non c’é una pagina dedicata, né una modulistica da poter utilizzare per facilitare l’iter ma, dopo interminabili minuti di ricerca e dopo aver chiesto a Gerry l’aiuto del pubblico, si trova un accenno sulla pagina dedicata alla segreteria dove si ricorda come promemoria che segnalare è un nostro obbligo morale. Si deduce che possiamo utilizzare la mail della segreteria per inviare la nostra segnalazione e per inciso se utilizziamo la nostra casella PEC, che tutti dovremmo avere obbligatoriamente, quanto meno avremo la conferma certa della ricezione.
A segnalazione inviata si attende il corso della procedura. Sarà cura dell’ente comunicare ricezione e l’apertura di un’indagine. Se la segnalazione riguarda una violazione deontologica, la commissione deontologica apre un’indagine interna. Se la segnalazione riguarda un abuso di professione, punibile penalmente, l’ordine provvede ad inoltrare agli enti preposti.
Anche sugli enti preposti aleggiano opinioni e leggende. Alcuni pensano alla Guardia di Finanza, altri ai Carabinieri, al Ministero della Salute e alcuni non si pongono proprio il problema. Nella realtà dei fatti il corpo preposto a tali indagini sono i NAS, il nucleo antisofisticazioni e sanità dell’arma. E se avessimo qualche scrupolo/dubbio/timore rispetto all’apertura di un indagine, la segnalazione possiamo farla anche direttamente ai NAS.
Seconda strada, che personalmente considero la più importante ma anche la più lunga da percorrere, è quella dell’INFORMAZIONE, poiché informare sia i colleghi che la popolazione nel modo giusto promuovendo la professione riduce il ricorso alle figure abusive.
È importante uscire dal coro di quelli che gridano “Armiamoci e Partite!”.
L’impegno parte dall’informarsi costantemente su fonti accreditate e dal passare in modo corretto queste informazioni anche all’esterno della nostra categoria lottando per tutelarci e tutelare la salute del cittadino.
Perché solo cosi potremmo ottenere grandi risultati come la sentenza di questi giorni del TAR del Lazio rispetto al counseling (per approfondire leggi qui e qui i punti salienti).
Nel caso in cui uno psicoterapeuta non informi adeguatamente il suo paziente circa i possibili effetti collaterali negativi della terapia qual’ e’ il discrimine per fare una segnalazione all’ ordine ? nel caso in cui l effetto collaterale sia traumatico e/o porti a scompensi e’ possibile denunciare penalmente ?
Caro Federico,
Non avrai alcuna risposta dagli psicologi riguardo i danni che possono causare.
Potrai con la tua denuncia però far luce sulla cattiva professionalità del “tizio” incapace.Un risarcimento economico è quello che potresti ottenere,ma dovrai affidati ad un legale esperto in plagio.
Gli psicologi tutti si difendono in questo,perché tutti loro possono sbagliare e creare disagi enormi.E nessuno vorrebbe essere denunciato.