di Felice Torricelli e Federico Zanon
In questi giorni caldissimi, mentre infuria la polemica sulle teorie Gender e sulle terapie riparative a causa di un post pubblicato sulla Pagina Facebook del CNOP, noi in ENPAP stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro maturato da tempo.
E di un orientamento preciso. Noi prendiamo posizione. Non è una posizione militante o ideologica, ma è prima di tutto la posizione della comunità scientifica internazionale, validata da centinaia di ricerche e studi. Per noi le famiglie e i genitori sono tutti uguali, indipendentemente dal genere e dall’orientamento sessuale.
Per noi la funzione genitoriale è un valore a prescindere da ogni questione di genere e di orientamento sessuale della coppia. E per questo nella nostra gestione dell’ENPAP abbiamo fortemente voluto sostenere il momento in cui si diventa genitori con un contributo economico ad hoc, su cui non opererà alcuna discriminante legata al sesso dei genitori.
Ci sono voluti mesi di lavoro e mesi di attesa, ma oggi i ministeri vigilanti l’hanno approvato, dimostrando fra l’altro che la stessa burocrazia italiana è più allineata alla scienza psicologica di quanto non siano certi psicologi.
Ora è finalmente attuabile: gli iscritti ENPAP potranno ricevere un contributo nel momento in cui diventano genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza di genere o dal loro orientamento sessuale. Questo contributo sarà cumulabile con l’eventuale indennità di maternità.
Noi abbiamo assunto la ferma posizione politica di riconoscere – anche con un sostegno economico – il valore assoluto della genitorialità. Qualunque sia il tipo di famiglia che accoglie un figlio, per nascita, adozione o affidamento. Abbiamo voluto sostenere il valore della cura dei figli da parte di entrambi i genitori.
Crediamo sia la miglior risposta ad ogni posizione flebile, ambigua o anche soltanto fredda rispetto alla parità di genere e di orientamento sessuale.
Crediamo sia il doveroso esempio che gli psicologi italiani devono dare nella rimozione degli ostacoli al riconoscimento paritario di ogni tipo di famiglia.
Crediamo sia un contributo fermo nel derubricare a paranoia ogni pensiero complittista su inesistenti teorie Gender che starebbero infiltrando il mondo.
Crediamo sia un altro tassello nella lotta, senza ‘se‘ e senza ‘ma‘, alle antistoriche e antiscientifiche terapie riparative per l’omosessualità. Un tassello che si aggiunge a quello di migliaia di altri colleghi che in questi giorni hanno manifestato in modo fermo la loro posizione contro ogni discriminazione di genere, dopo il maldestro post comparso sulla pagina facebook del CNOP.
Per cui, possiamo stare tranquilli: gli psicologi ci sono.
In realtá sono mamma da 21 mesi e,nonostante numerosi solleciti,data la mia condizione particolare,ovvero psicologa convenzionata a tempo indeterminato,non ho avuto diritto ad alcuna indennitá di maternitá…..fa tristezza chiamare ogni 4/5 mesi e sentirsi dire,da circa due anni,che devono ancora elaborare la mia pratica…..va beh…..pazienza…..
Gentile collega, i tempi che segnali sono assolutamente insoliti: ENPAP eroga centinaia di indennità di maternità l’anno, di cui molte decine per convenzionate, e i tempi di erogazione sono di 2-3 mesi in genere. Occorre un approfondimento, che non è possibile in questo spazio pubblico: ti chiederei di scrivere a presidenza@enpap.it e rappresentare la tua situazione.
MATERNITÀ
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promosso dall’AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) in merito all’eventuale diritto, in capo alla lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione, alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di 5 mesi, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – ha chiarito che tali soggetti hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, all’integrazione dell’indennità di maternità ex art. 70, D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Entrando nello specifico della questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, secondo il citato art. 70, le libere professioniste, iscritte ad un Ente che gestisce forme di previdenza obbligatoria – tra cui è annoverato anche l’ENPAP – hanno diritto «per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa» al riconoscimento di una indennità di maternità in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale da lavoro autonomo, percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
Lo stesso Ministero sottolinea, poi, che, ai sensi del successivo art. 71, l’indennità in argomento viene corrisposta dal competente Ente di previdenza, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione attestante, ex D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità. L’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta, dunque, ammissibile solo nella misura in cui la medesima professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante.
L’art. 4 del Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità dell’ENPAP afferente alle ipotesi di “incumulabilità” precisa, peraltro, che «ove si svolga un lavoro part-time, l’Ente integra la prestazione percepita (…) sino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ENPAP stesso».
A tal proposito, la contrattazione collettiva di settore aveva equiparato la tutela delle psicologhe ambulatoriali a tempo indeterminato a quella prevista nel settore pubblico contrattualizzato, prevedendo l’erogazione dell’intera retribuzione goduta in attività di servizio per tutti i periodi di astensione obbligatoria previsti per le lavoratrici dipendenti (cfr. art. 16, commi 4 e 5, all. 1, D.P.R. n. 446/2001 “Regolamento per l’esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali”).
Nello specifico, l’art. 37, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che: «allo specialista ambulatoriale e al professionista a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto del 6 anni, l’azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei 6 mesi».
Dal combinato disposto delle norme suindicate, deriva che il principio di incumulabilità può, comunque, trovare applicazione esclusivamente per il periodo delle 14 settimane già coperto da erogazione del trattamento di maternità, ma non in relazione al restante periodo, non pagato fino al raggiungimento dei 5 mesi previsti ex lege. Tale principio trova, pertanto, applicazione anche con riferimento all’ipotesi in cui la lavoratrice espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’ambito di Aziende Sanitarie o Strutture Militari (D.P.R. n. 446/2001).
In conclusione, in risposta alla problematica sollevata, il Ministero del Lavoro ha concluso che, le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
E QUINDI, PERCHE’ CONTINUANO A NEGARCELO? ??
Gentile collega,
come certamente saprai, su questo tema esiste un contenzioso in atto perché la situazione è quantomeno complessa. E come certamente saprai, all’interno dell’ENPAP comunque Altrapsicologia si è attivata con diverse delibere volte a riconoscere l’integrazione, le trovi riassunte in questo articolo a mia firma:
http://www.elezionienpap.it/maternita-per-le-colleghe-convenzionate-le-delibere-enpap/
Questo per dire che non si tratta di negare o meno un diritto, ma di erogare indennità in modo equo e rispettando la legge. Le indennità di maternità vengono sostenute con l’apporto solidaristico di tutti i colleghi, il diritto da tutelare non è solo quello di chi ne beneficia, ma anche quello della collettività che contribuisce a garantirlo con i propri versamenti.
Genitile collega,
mi sembra che allora lei si sia contraddetto rispondendo inizialmente al post di Sonia Massari, sostenendo che ” i tempi che segnali sono assolutamente insoliti: ENPAP eroga centinaia di indennità di maternità l’anno, di cui molte decine per convenzionate, e i tempi di erogazione sono di 2-3 mesi in genere”. Cio’ appare in contrasto a quanto scritto in risposta a me nel suo ultimo post, quello del 29 Aprile 201,5 in cui si evidenzia la difficoltà attuale per l’ENPAP di erogare l’indennità di maternità per le convenzionate. QUINDI QUAL E’ LA VERITA’? Però il suo articolo sul Bonus alla genitorialità mi rincuora visto che, come da lei riportato nell’articolo “gli iscritti ENPAP potranno ricevere un contributo nel momento in cui diventano genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza di genere o dal loro orientamento sessuale. QUESTO CONTRIBUTO SARA’ CUMULABILE CON L’EVENTUALE INDENNITA’ DI MATERNITA’!”
Nessuna contraddizione, c’è un errore – evidente – nel mio commento precedente: ENPAP eroga diverse centinaia di maternità, ma NON per le convenzionate, per le quali esistono allo stato attuale alcune decine di domande di indennità, e due paralleli percorsi in atto: da una parte ‘interno’, per iniziativa del CDA, di tentativo di riconoscimento dell’integrazione (di cui all’articolo già indicato), e dall’altra ‘esterno’, per iniziativa di colleghe convenzionate, che hanno aperto contenziosi sui loro casi specifici. Speriamo che tutto questo trovi una risoluzione positiva e senza sperequazioni.
A onore di verità, non è corretto affermare che le psicologhe convenzionate NON ricevono indennità: la ricevono per 14 settimane al 100% del reddito, invece che per 20 settimane all’80% del reddito. E la ricevono – mi corregga se sbaglio – dalle proprie Aziende in base ad un ACN. Quindi, non sono scoperte di indennizzo: il loro indennizzo segue un metodo diverso rispetto a quello delle libere professioniste.
Il bonus genitorialità segue invece un canale differente: ricade fra le forme di assistenza e sarà finanziato con il contributo integrativo, non con il contributo di maternità. Sono due tipi di assistenza di natura diversa e non sovrapponibili. La cumulabilità è con l’eventuale indennità di maternità in senso proprio spettante all’altro genitore. Può leggere direttamente la fonte regolamentare qui, art. 31 e segg.
http://www.enpap.it/documenti/REGOLAMENTO_FORME_ASSISTENZA_aprile_2015.pdf
Faccio parte di quella, grande in realtà, categoria di psicologi non allineati con la “scienza e la politica italiana”. E quindi quando leggo giudizi perentori e (poco informati) sulla supposta unicità delle dichiarazioni scientifiche in merito all’omogenitorialità, devo intervenire. La questione è davvero delicata e dare giudizi così categorici davvero poco professionale. Si possono trovare facilmente in rete articoli recenti che cercano di riparare alle storture metodologiche di cui le “centinaia” di ricerche sono piene. Ma la questione è stata trattata con ben altra profondità e senza proclami politici in altri siti.
Comunque se davvero non si volesse discriminare nessuno allora direi che il contributo dovrebbe andare anche a quelle istituzioni gestite da psicologi, visto che si parla di ENPAP, che si occupano dell’infanzia: come negare che anche una comunità alloggio ben fatta contribuisce alla crescita dei bambini e quindi ha una funzione genitoriale? O un gruppo di colleghi che volessero adottare un bambino non eserciterebbero una funzione genitoriale? E poi se, mettiamo, un collega fa (alla vecchia maniera) un figlio e poi lo porta in una nuova relazione omosessuale a chi spetterebbe il bonus (supponiamo che siano tutti e tre psicologi)? E quando il collega adotterà il figlio del compagno? Si daranno tre contributi?
Salve
ho letto da poco questo articolo e le sottopongo una domanda. sono diventata mamma per la prima volta nel 2010 e una seconda volta nel 2014. entrambe le volte ho percepito l’indennità di maternità da enpap. ma ora mio marito può chiedere il suo contributo di paternità o non gli spetta? e se sì come dovrebbe fare? grazie
Sabrina Ornito
Buongiorno, sono un farmacista iscritto all’ENPAF in regola con i contributi. Sono venuto a conoscenza da poco del contributo alla genitorialità. Io sono diventato padre nel marzo 2017, ma non ho mai fatto richiesta di questo bonus. Posso fare domanda oggi, a distanza di due anni? Se si, come fare?
Grazie, buona giornata.
Salve Walter, in questo articolo (e in generale su questo sito) si parla degli psicologi e in questo caso si fa riferimento all’Ente di previdenza e assistenza degli psicologi