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16 Febbraio 2026Il 28 gennaio l’Autorità Garante per l’Infanzia ha reso pubblico un documento dal titolo: “Prelevamento dei minori Facciamo il punto”.
La forma del documento, 18 domande e risposte stile FAQ, è abbastanza inusuale nel galateo istituzionale e vuole forse parlare direttamente alle famiglie, alla gente.
Scelta legittima, come legittimo che ci si interroghi nella comunità degli «addetti ai lavori» sul perché, sul perché ora e sul perché così di un simile intervento.
In Italia sono circa 50.000 i minori che vivono fuori famiglia.
Una parte di questi sono minori stranieri non accompagnati. Al netto di questa quota, sono circa 15.000 i minori in affidamento familiare ed almeno 20.500 accolti in servizi residenziali.
Il fatto è che il documento non si occupa di questo, e lo dichiara dal titolo, si occupa di Prelevamento dei minori.
Termine questo, forse tratto dal linguaggio giornalistico, che non compare nelle leggi o nel linguaggio giuridico che il documento, pur nell’intento divulgativo, vuole imitare.
Le parole usate evocano una narrazione e noi psicologi dovremmo conoscere e decodificare bene il potere di una evocazione.
Ad esempio la prima domanda posta dal documento descrive una narrazione assai precisa: “I bambini e le bambine possono essere sottratti/e alle loro famiglie? In quali circostanze?”
Per una giornalista, quale è la Garante, che sa bene usare il potere delle parole, non può essere casuale, dopo un titolo già forzato, che tutto inizi da una domanda retorica.
No è l’unica risposta! Non si possono “sottrarre”. La sottrazione di minore è un reato!
Considerando che ci si vuole rivolgere al pubblico generico, a quello delle famiglie, che giustamente risponde emotivamente a notizie narrate come “sistema Bibbiano” o “famiglia nel bosco” , forse questo uso così poco tecnico delle parole non è una scelta casuale.
Per come ho sempre inteso io, la funzione del Garante, che ho ricoperto a livello regionale, dovrebbe essere anche quella di educare la pubblica opinione, piuttosto che solleticarne i moti più istintuali e regressivi, soprattutto in materie così delicate e complesse.
Cosa sarebbe stato quindi auspicabile che l’Autorità Garante esprimesse?
Innanzitutto che restituisse un’idea della complessità del tema, almeno elencando in modo completo le molteplici forme giuridiche che fondano il più drammatico intervento di protezione sull’infanzia, che è appunto l’allontanamento dei minori dalla famiglia.
Ripeto: l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia è un intervento che, nel nostro ordinamento, può essere messo in atto esclusivamente a protezione del minore.
Indurre l’idea che gli operatori del diritto e dei servizi operino per fini diversi da questo è molto grave. Ma è quello che sembra sottendere il testo.
Perché sentirsi in dovere di ricordare i doveri deontologici, le leggi internazionali, il superiore interesse del minore, se non perché si pensa che altre siano le ragioni che presiedono a questo “prelevamento”?
Perché citare solo l’art. 403 cc, che è solo la più limitata fonte giuridica degli allontanamenti dei minori dalla famiglia?
Per i non esperti vorrei chiarire che il 403 cc è un articolo di carattere emergenziale che permette, tanto al giudice, quanto a qualsiasi autorità locale (sindaco, forze dell’ordine) di intervenire in emergenza quando scoprono un minore in situazione di pericolo, abbandono o per grave indegnità di chi ne ha cura. La logica che lo anima è: «prima ti metto al sicuro e poi vediamo di indagare».
La stragrande maggioranza dei provvedimenti si fonda invece sugli artt. 330 e 333 cc, che danno al giudice la possibilità di prendere i “provvedimenti convenienti” quando rilevi una condotta genitoriale non idonea.
La gran parte degli allontanamenti e dei collocamenti dei minori fuori della famiglia avviene come esito, non già a premessa, di un processo di osservazione e valutazione della famiglia. Lungo periodo, tanto, alle volte troppo, sicché spesso gli operatori si chiedono che cosa mai si stia aspettando ad agire la protezione mentre i bambini gattonano tra le siringhe.
Un processo in cui le parti hanno modo di agire il contraddittorio giuridico. E spesso questo gioco processuale tra adulti, pur dovendo avere anche tra le parti un curatore speciale del minore, non tiene sufficientemente in conto la realtà ed i tempi di evoluzione e crescita dei bisogni dei piccoli.
Sarebbe piaciuto sentire una autorità Garante richiamare la necessità di un ampio dibattito sui processi relativi alla potestà, magari anche porre la necessità di una riforma degli articoli 330 e 333 per tipizzare meglio i provvedimenti e limitare l’arbitrarietà degli stessi. Ovvero che segnalasse la paralisi della applicazione della riforma Cartabia, che ha trasformato le procedure processuali in vista dell’unificazione della giurisdizione sulla famiglia, ma nulla si sta facendo per fare davvero il Tribunale unico della famiglia, in modo da chiarire le competenze ed evitare i rimpalli di giurisdizione tra Tribunale dei Minori e Tribunale ordinario.
Invece ci troviamo di fronte ad una confusione di fattispecie e interventi di natura diversa tra Prelevamenti dei minori ex art 403, collocamenti dei minori in situazioni di conflitto genitoriale, affidamento a famiglie o comunità in un calderone da cui sembra emergere solo il bisogno di esprimersi su un tema, anche se non se ne conoscono purtroppo bene i contorni. Forse quindi l’intento era altro.
C’è un tema saliente su cui noi come comunità professionale dovremmo però riflettere in modo franco, anche se posto male dal documento: la necessità dell’ascolto del minore e della sua soggettività.
Dare maggiore spazio all’ascolto del minore ed alla sua soggettività è giusto, ma non può essere, come auspica il documento, compiuto esclusivamente dal giudice, e questo per l’evidente ragione che la competenza nell’ascolto di un minore non deriva dal ruolo.
Ascoltare un minore in mezzo ad un conflitto genitoriale o un minore vittima di maltrattamenti o di condotte genitoriali inadeguate o pericolose non è cosa semplice ed il giudice deve potersi far assistere da personale capace e preparato.
Qui dovremmo entrare in campo noi, ma non siamo mai citati dal documento. Si parla sempre genericamente di servizi, ma si intende sempre servizi sociali.
Il documento, concentrandosi sul prelevamento, offre il destro ad una visione miope, che perde di vista la profondità dell’intervento di protezione.
Il nostro sistema funziona in realtà abbastanza bene sul piano della forza giuridica e sulla tutela emergenziale, ma si infragilisce dopo, sulla qualità dei percorsi di recupero della genitorialità, che dovrebbero seguire il collocamento temporaneo fuori famiglia. Così come nel processo di reinserimento nel nucleo dopo un periodo di separazione. Purtroppo se questo fallisce non c’è accompagnamento alcuno nella comprensione del processo di decadimento dalla responsabilità e quindi nell’adozione.
Abbandonare questi passaggi solo ai giudici significa lasciare aperti dei lutti nei sistemi familiari che pesano poi sul futuro dell’intero corpo sociale.
E sono infatti questi che alimentano un sottofondo della pubblica opinione, in cui si coltiva il senso di ingiustizia e il desiderio di riscatto in forme più o meno esibizionistiche, nutrite dai media, come ha descritto recentemente l’associazione dei Magistrati per i Minorenni e la famiglia.
Sembra esserci un tentativo di ritorno ad una cultura familistica ed adultocentrica che ha più nostalgia della patria potestà che voglia di incamminarsi sulla presa di coscienza della responsabilità genitoriale, che innanzitutto è capacità di cambiamento, di dialogo, di ascolto e non possesso, potere, proprietà.
Il potere è potere, l’amore è un’altra cosa.

