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counseling-online-ordine-psicologi-lazioMi è capitato tra le mani un articolo, anzi una consulenza vera e propria, sulla legittimità scientifica e professionale di condurre psicoterapie on line.

Sto parlando del parere che l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha chiesto al prof. Stefano Carta, Associato di Psicologia Dinamica presso l’Università di Cagliari e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica e che è stato pubblicato in un Notiziario del 2013

Ho letto con attenzione il testo, che ha suscitato in me molti dubbi.

Perché chiedere un parere che tenta di giustificare perché non si possa fare psicoterapia on line quando è già dal 2002 che l’Ordine Nazionale degli Psicologi l’ha vietata ovunque?

Dopo aver indicato perchè solo alcuni degli approcci psicoterapeutici riconosciuti come validi per la comunità scientifica soddisfano i criteri per essere considerati psicoterapia, l’autore procede ad una disamina, uno per uno,

Nella prima parte del testo vengono elencati solo alcuni degli approcci psicoterapeutici riconosciuti come validi dalla comunità scientifica, con la spiegazione che solo questi (che poi vedremo nel dettaglio) soddisfano i criteri necessari per essere considerati psicoterapia (GULP!).

Vediamo nel dettaglio di cosa si parla.

Gli approcci “selezionati” sono:

  • Quelli riferiti a principi a carattere psicodinamico
  • Quelli che fanno riferimento al paradigma comportamentista-cognitivista
  • Quelli cosiddetti sistemico-relazionali
  • L’approccio gestaltico
  • Quelli che fanno riferimento all’impostazione umanistico-esistenziale
  • Gli approcci che coinvolgono direttamente il lavoro sul corpo e la motricità.

L’autore considera solo questi perché più diffusi, studiati e validati empiricamente perché per chiamarsi psicoterapia l’approccio “deve rispondere a criteri di controllabilità e riproducibilità.”

Ora, posso immaginare che vista la mole di studi evidence-based sul filone comportamentista-cognitivista, questo approccio non debba dimostrare molto. All’angolo opposto, invece, mi chiedo quali siano i criteri di validità empirica e di controllabilità e riproducibilità di approcci di tipo psicodinamico.

Che è lo stesso approccio dell’autore dell’articolo 🙂

Senza scendere nel dettaglio mi ha colpito come l’autore spieghi l’esclusione di tutti gli approcci, salvando solo gli opposti psicodinamico e comportamentista-cognitivista.

Il sistemico – relazionale non può fare psicoterapia on line perché ha bisogno di uno specchio unidirezionale e due coterapeuti, quelli che lavorano sul corpo perché non c’è un corpo (eppure ce ne sono in genere almeno due, non si fa psicoterapia on line con i fantasmi!), quello gestaltico perché si “fonda sulla centralità primaria del contatto psicologico diretto e privo al massimo di qualsiasi tipo di interferenza o di mezzo tecnico, tra terapeuta e paziente”.

Ora, io ho faticato 4 anni per diventare proprio una psicoterapeuta della gestalt e questa cosa che il prof. Carta afferma, mi giunge nuova, mai sentita prima.

O vale per tutti gli approcci psicoterapeuti o non vale per nessuno.

Tra l’altro se non ha senso per la psicoterapia figuriamoci per la consulenza psicologica on line!

L’autore prevede una situazione in cui i corpi non sono presenti e di come sia impossibile per lo/a professionista cogliere il sé reale del paziente dal sé fantasticato, immaginato, idealizzato che apparirebbe come per magia solo se il contatto è tramite uno schermo. Fino ad arrivare all’eccessivo paragone di un neonato che ha bisogno del contatto fisico con la madre durante l’allattamento tramite biberon perché se la madre comparisse in video lui, inevitabilmente, si ammalerebbe. E che c’entra questo con il paziente/cliente?

Vuole per caso affermare che se il rapporto professionale con uno/a psicologo/a si svolge con l’ausilio di uno schermo (e di una rete internet) non solo il cliente non ne ha vantaggio, ma addirittura peggiora?

Come immagino sappiate già, l’Ordine degli Psicologi del Lazio è l’unico in Italia a vietare ANCHE la consulenza psicologica on line e, che io sappia, solo perché ha deciso così.

Non si spiega altrimenti infatti questa decisione, considerando che l’Ordine Nazionale con una delibera del 2002 aveva proibito la psicodiagnosi e la psicoterapia on line specificando invece che fosse consentita la consulenza. E nonostante la letteratura scientifica di tutto il mondo mostri quanto possa essere vantaggiosa, efficace ed economica questa pratica professionale.

Allora mi chiedo. Ma perché io che ho una laurea in psicologia (5 anni), un anno di tirocinio, un ESAME DI STATO, non un esamino validato da associazioni private, un’abilitazione ad una professione istituita con una legge dello stato (l. 56/89) non posso lavorare come psicologa on line fornendo incontri di consulenza (vogliamo chiamarlo counseling psicologico?) mentre la mia stessa scuola di psicoterapia forma counselor gestaltici liberi di farlo?

E se non lo sapete esistono anche i counselor sistemici, psicodinamici, ecc…cioè tutte quegli approcci che Carta ha ritenuto non adatti ad interventi on line….

Quindi io come psicologa, che ha effettuato tutto l’iter di cui sopra, se iscritta all’Ordine Lazio, NON posso fare counseling 2.0 (potrei anche concordare con le reticenze in merito all’uso delle email come strumento di consulenza vera e propria) utilizzando strumenti di videoconferenza in modalità sincrona (quindi con una comunicazione audio-video reale, immediata, contemporanea mediata da mezzi elettronici). Ma se per caso decidessi di cancellarmi dall’Ordine Lazio e iscrivermi presso un altro Ordine ovunque in Italia o, ancora meglio, mi cancellassi del tutto e decidessi di fare la counselor (tanto le competenze le ho sicuramente) nessuno potrebbe dirmi nulla.

Allora tanto valeva risparmiare tempo e denaro e fare un corso più breve, più soft, più facilmente spendibile, meno caro e meno “pippaiolo” e fare un pacco di soldi imitando gli psicologi, no?

Mi sembra che ci siano, come in altre occasioni, due pesi e due misure. In tutta Italia io posso tranquillamente effettuare un percorso di counseling psicologico on line se iscritta in un qualunque ordine degli psicologi, tranne quello del Lazio.

Come nel caso dell’obbligo del titolo di psicoterapia per essere inseriti nell’albo dei CTU (in altre regioni basta il titolo di Psicologo/a, regolarmente iscritto/a all’albo degli Psicologi), anche questa volta Ordine Lazio frega i suoi iscritti 1-0

Risolviamo tutto trasferendoci in un altro Ordine? O iniziamo a discutere di questa cosa per cambiarla adeguandola al resto di Italia?