
LAZIO | Comunicazione Inizio Attività (CIA): facciamo chiarezza
16 Febbraio 2026
Counselor nei Centri per la Famiglia: AltraPsicologia scrive al Ministero.
11 Marzo 2026Nelle ultime settimane la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) è diventata, per molte colleghe e colleghi, il simbolo di qualcosa che va oltre l’adempimento in sé: la sensazione che la specificità della professione psicologica non venga riconosciuta, che si continui ad applicare alla nostra pratica un modello pensato per altri e che l’interlocuzione istituzionale non sia stata abbastanza incisiva.
Sono questioni che meritano attenzione.
E proprio per questo vale la pena fermarsi un momento e ricostruire, senza semplificazioni e senza sconti per nessuno, il percorso normativo che ha portato alla CIA così come oggi la conosciamo, chiarendo dove stanno davvero i nodi politici e giuridici e dove invece rischiamo di attribuire intenzioni che il diritto, nel bene e nel male, non contempla.
Vale quindi la pena fare un passo indietro, tirare il fiato, e ricostruire il quadro con un minimo di distacco professionale.
La storia della norma comincia, come spesso accade, con una legge concepita per altri.
La Legge Regionale del Lazio n. 4 del 3 marzo 2003 era pensata per disciplinare l’autorizzazione e il controllo delle attività sanitarie strutturate, in un’epoca in cui la cronaca già raccontava di interventi sanitari effettuati senza nessuna precauzione, in situazioni improvvisate e con grave rischio per le persone.
Il primo intervento di “semplificazione” arriva poi nel 2015, con la DGR Lazio n. 447.
Qui compare la Comunicazione di Inizio Attività per le professioni sanitarie ma ancora si parla solo di studi medici e odontoiatrici.
Fatto sta che quella procedura diventa, negli anni, il riferimento operativo anche per professioni che con il modello medico condividono ben poco, se non l’aggettivo “sanitario”.
Nel frattempo interviene il legislatore nazionale con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, la cosiddetta Legge Lorenzin.
La norma riordina le professioni sanitarie e riconferma la psicologia come professione sanitaria a pieno titolo. Per molti è un passaggio identitario importante. Resta però aperta, tra le altre, una questione cruciale: come si governa dal punto di vista burocratico una professione sanitaria non medica che opera prevalentemente in studi professionali, dove non si svolgono procedure mediche, e che sono spesso piccoli, talvolta ricavati all’interno dell’abitazione e non di rado condivisi?
È piuttosto evidente che applicare agli studi di psicologia le stesse specifiche igieniche previste per luoghi in cui si effettuano prelievi, medicazioni o interventi chirurgici, come la presenza di lavabi o di piastrelle fino a due metri di altezza, sia assolutamente spropositato.
La norma, però, richiede la comunicazione di inizio attività per tutte le professioni sanitarie e non è un mistero che non sia stata scritta pensando agli studi di psicologia. Nel frattempo, però, siamo entrati anche noi, a pieno titolo, nella “famiglia” dei sanitari, e alle Regioni spetta il compito di normare la CIA per tutti. Il problema, allora, non è tanto l’obbligo in sé, quanto il fatto che continuiamo a essere regolati come se il nostro fosse un ambulatorio.
La Regione Lazio prova a mettere un po’ d’ordine con il Regolamento regionale del 6 novembre 2019, n. 20. È un testo tecnico, denso, che coordina autorizzazioni, accreditamenti e controlli. Ma anche qui l’impianto resta fortemente orientato a strutture e prestazioni che poco hanno a che fare con la quotidianità di molti psicologi. La conseguenza è prevedibile: le ASL applicano, interpretano, talvolta estendono per analogia. E l’analogia, si sa, in diritto amministrativo è una compagnia poco affidabile.
Intanto la storia non si ferma: il Covid travolge le ultime perplessità e porta la pratica online nella quotidianità di quasi tutti gli psicologi. Ora lo studio diventa virtuale ed è veramente complicato dimostrare di avere le piastrelle giuste se si lavora su internet. L’esercizio online rende strutturalmente obsoleti alcuni presupposti materiali della normativa sulla CIA.
I controlli previsti dalla legge, in verità, non partono e, complice l’emergenza pandemica, dalla Regione Lazio nessuno sembra avere voglia di prendere sul serio la cosa.
Nel 2023, all’improvviso, cambia qualcosa e qualche ASL i controlli li avvia. Vengono irrogate sanzioni, ci sono i ricorsi in tribunale … L’Ordine degli Psicologi del Lazio si attiva immediatamente e fa rilevare alla Regione Lazio che la norma, per come viene interpretata dalle ASL, non tiene in considerazione la complessità delle specifiche situazioni lavorative della nostra professione. Si avvia una fitta interlocuzione con gli Uffici regionali nel tentativo di ottenere una semplificazione della procedura per l’adempimento normativo.
Le interlocuzioni riprendono in modo più sistematico nel 2025 in continuità con quanto rappresentato negli anni precedenti.
In questo contesto matura la DGR Lazio n. 1247/2025. È un provvedimento importante, un compromesso migliorativo dentro vincoli giuridici dati perché prende finalmente atto delle difficoltà applicative specifiche delle professioni sanitarie non mediche (non solo psicologi, ma anche biologi, nutrizionisti, logopedisti, fisioterapisti) e introduce correttivi significativi: procedura telematica unica, semplificazione documentale, eliminazione della planimetria asseverata, superamento dell’obbligo di dichiarare la posizione amministrativa di altri professionisti presenti nei locali, possibilità di rotazione degli spazi tra professionisti della stessa disciplina, riconoscimento esplicito delle prestazioni saltuarie e occasionali.
Eppure, come emerge chiaramente dal documento “CIA – facciamo chiarezza” che completa questo dossier, alcune zone d’ombra non sono state completamente illuminate.
La prima, e forse più rilevante, riguarda il discrimine tra sede stabile e uso occasionale degli spazi. La DGR chiarisce che la CIA è dovuta quando lo psicologo dispone di una sede professionale propria e stabile. Ma cosa significhi, nella pratica, “stabile”, continua a generare ansia interpretativa: affitti a ore, coworking, uso saltuario di stanze, consulenze sporadiche presso studi altrui. La Regione introduce lo strumento del registro interno, affidandone la responsabilità al titolare dello studio, ma la linea di confine resta affidata al buon senso più che a una definizione normativa puntuale.
Non meno delicata è la questione dell’esercizio esclusivamente online. Qui la normativa, semplicemente, non dice nulla. Il silenzio regolatorio non equivale a un divieto ma nemmeno a una rassicurazione. È una zona grigia che, per ora, viene gestita per sottrazione logica più che per previsione normativa.
Anche il tema dell’uso dell’abitazione come studio professionale, pur essendo oggi ampiamente riconosciuto, continua a dipendere da regolamenti comunali, con il risultato che una disciplina regionale si innesta su un mosaico di prassi locali non sempre coerenti tra loro.
Infine, resta il tema delle interpretazioni territoriali. La DGR tenta di uniformare ma non elimina il rischio che ASL diverse leggano le stesse disposizioni con accenti differenti. L’Ordine ha raccolto casistiche e inviato quesiti alla Regione per ottenere interpretazioni ufficiali e, auspicabilmente, una circolare esplicativa vincolante, ma non è prevedibile quando (e se) questi chiarimenti arriveranno.
Queste ambiguità non sono sviste ma l’effetto di un sistema normativo che fatica a regolare professioni intellettuali. Nel frattempo, siamo tutti un po’ smarriti.
Qui vale la pena soffermarsi sul ruolo svolto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. L’Ordine non è un ente che “tutto risolve” e non può disapplicare una legge: può solo negoziare l’attuazione. Per farlo deve porsi come interlocutore istituzionale affidabile, segnalare incongruenze, anticipare problemi applicativi e tenere aperto il canale con l’amministrazione regionale. Lo aveva fatto nel 2023, quando molti ancora consideravano la CIA un tema marginale. Lo ha fatto nel 2025, contribuendo a migliorare sensibilmente il testo della DGR 1247. E continua a farlo oggi, riconoscendo onestamente, che il lavoro non è concluso.
Conviene invece trattare il problema posto dalla CIA per quello che è: un adempimento amministrativo nato per salvaguardare i cittadini/pazienti (e per rendere più facili programmazione, vigilanza e controllo da parte della Regione) in un contesto normativo imperfetto, che progressivamente si è cercato di correggere ma che non è ancora del tutto stabilizzato.
Si tratta, in definitiva, di una procedura ancora in evoluzione, che va affrontata con attenzione e senza panico, nella consapevolezza che il quadro normativo è più complesso di quanto appaia a prima vista.
In questo percorso, l’Ordine continua a svolgere il proprio ruolo di tutela dei professionisti e dei cittadini, mantenendo aperta l’interlocuzione con la Regione e lavorando per chiarire le zone d’ombra che permangono.
È però altrettanto importante che questa interlocuzione sia alimentata da una partecipazione informata: segnalare le criticità concrete, utilizzare i canali dell’Ordine per canalizzare tutti i contributi, evitare letture allarmistiche che rischiano di confondere ulteriormente.
Tempo, confronto e un minimo di pazienza professionale restano, anche in questo caso, strumenti indispensabili. Virtù che, dopotutto, nella nostra disciplina conosciamo piuttosto bene.

